La obbligatorieta' di applicazione, a far data dal 1°luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, aveva già indotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad emanare la circolare 5 agosto 2009 (vedi post 1.09.2009) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine agli obblighi conseguenti alla cessazione del regime transitorio (30 giugno 2009).
Al fine di fornire ulteriori elementi chiarificatori il suddetto Ministero ha emanato al circolare 11 dicembre 2009 recante "Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009.
Con specifico riferimento ai lavori pubblici la nuova circolare precisa che:
- il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva - che con riferimento alle varianti qualora siano stati affidati lavori avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
La circolare in argomento e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it
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venerdì 25 dicembre 2009
sabato 12 dicembre 2009
DURC - Consiglio di Stato, sentenza n. 7255/2009
Il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il suo parere in merito valore da attribuire al DURC, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, richiamando preliminarmente un principio ormai consolidato, in base al quale in tema di regolarità contributiva la stazione appaltante non può far altro che prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (CdS sez.IV, 26.2.2009, n.1141, CdS sez. V, 25.8.2008, n. 4035). Ciò discende, oltre che dal valore certificativo dell’atto, dalla stessa ratio della normativa (art. 2 d.l. 25.9.2002, convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266 e 86 , c. 10 d.lgs. 10.9.2003, n. 276) che ha demandato agli istituti di previdenza la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara, senza che all’amministrazione aggiudicatrice residui alcun margine di apprezzamento.
Sulla base delle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella recente sentenza n. 7255 del 19 novembre 2009, ha affermato che, per stabilire la sussistenza del requisito partecipativo in capo all’interessato, occorre avere riguardo al momento della richiesta di partecipazione alle procedure di affidamento e che risulta irrilevante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo mediante il pagamento dei contributi evasi e delle relative sanzioni in un momento successivo, sebbene precedente all’aggiudicazione provvisoria.
(riproduzione riservata)
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Sulla base delle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella recente sentenza n. 7255 del 19 novembre 2009, ha affermato che, per stabilire la sussistenza del requisito partecipativo in capo all’interessato, occorre avere riguardo al momento della richiesta di partecipazione alle procedure di affidamento e che risulta irrilevante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo mediante il pagamento dei contributi evasi e delle relative sanzioni in un momento successivo, sebbene precedente all’aggiudicazione provvisoria.
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domenica 6 dicembre 2009
Nuove soglie dei contratti pubblici- Modifiche agli articoli 28 e 125 del Codice dei contratti
La Commissione delle Comunità europee ha emanato, in data 30 novembre 2009, il nuovo regolamento (n. 1177/2009) che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Con il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010, vengono rideterminate (al ribasso) le nuove soglie che, pertanto, andranno a modificare gli articoli 28 e 215 del Codice dei contratti (D. lgs n. 163/2006) nel seguente modo:
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
( riproduzione riservata)
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Con il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010, vengono rideterminate (al ribasso) le nuove soglie che, pertanto, andranno a modificare gli articoli 28 e 215 del Codice dei contratti (D. lgs n. 163/2006) nel seguente modo:
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
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sabato 5 dicembre 2009
Competenze professionali tecnici diplomati- Cassazione, sentenza n. 19292/2009 e C.N.I. circolare n. 277/2009
La Cassazione si è recentemente pronunciata sulle competenze professionali dei tecnici diplomati ( geometri e periti edili). Con sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 la Corte di Cassazione ha ribadito il limite delle loro competenze, che non prevedono le attività di progettazione, direzione e vigilanza di opere caratterizzate dall’impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti rurali. Nella stessa sentenza viene inoltre affermato che "... Le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche relativamente alla redazione dei progetti di massima, ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima , redatto da tecnico non abilitato. L'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori, di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario non può valere a sanare ex post la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto.”
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 277 del 4 novembre 2009 ha, poi, evidenziato il fatto che la Corte di Cassazione nella sentenza sopracitata ha, sostanzialmente, ribadito che la progettazione è una prestazione unitaria ed in particolare che la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) e pertanto, deve essere richiesto un omogeneo livello di competenze professionali.
La circolare in argomento, inoltre, con riferimento ai rapporti di subordinazione dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore, fa rilevare che, nel caso in cui la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, non è possibile demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la responsabità dell'attività di progettazione svolta.
(riproduzione riservata)
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Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 277 del 4 novembre 2009 ha, poi, evidenziato il fatto che la Corte di Cassazione nella sentenza sopracitata ha, sostanzialmente, ribadito che la progettazione è una prestazione unitaria ed in particolare che la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) e pertanto, deve essere richiesto un omogeneo livello di competenze professionali.
La circolare in argomento, inoltre, con riferimento ai rapporti di subordinazione dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore, fa rilevare che, nel caso in cui la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, non è possibile demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la responsabità dell'attività di progettazione svolta.
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martedì 1 dicembre 2009
Incentivo progettazione - ritorno al passato
Qualcosa si muova intorno al controverso problema dell'incentivo alla progettazione di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006.
Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinato nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La novità consiste in un emendamento al disegno di legge - delega in materia di lavoro (che avrebbe già ottenuto il via libera al Senato), collegato alla finanziaria in corso di discussione; detto emendamento prevederebbe il ripristino dell'incentivo alla originaria percentuale del 2% da destinare per intero al personale individuato al citato articolo 92 comma 5 del Codice.
Speriamo bene
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Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinato nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La novità consiste in un emendamento al disegno di legge - delega in materia di lavoro (che avrebbe già ottenuto il via libera al Senato), collegato alla finanziaria in corso di discussione; detto emendamento prevederebbe il ripristino dell'incentivo alla originaria percentuale del 2% da destinare per intero al personale individuato al citato articolo 92 comma 5 del Codice.
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sabato 28 novembre 2009
Accesso agli atti - Consiglio di Stato, sentenza n. 6393/2009
In tema di accesso agli atti il Consiglio di Stato si è espresso recentemente sul ricorso proposto da una ditta per la riforma della ordinanza del Tar Puglia - Bari n. 00068/2009 con la quale la Stazione appaltante aveva consentito la sola visione, senza estrazione di copia, dell’offerta tecnica presentata dalla ditta risultata aggiudicataria nel corso di procedura di gara indetta per l’affidamento di servizi.
Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che l’articolo 13, D. Lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso” e che si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990.
Inoltre né l’art. 13, co. 6, D. Lgs. n. 163/2006, né l’art. 24, nella formulazione risultante a seguito della legge n. 15/2005, prevedono che l’accesso c.d. difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola visione, senza estrazione di copia.
Sulla base alle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con decisione n. 6393 del 19 ottobre 2009 ha accolto il ricorso proposto, ordinando alla Stazione appaltante di consentire l’accesso anche con estrazione di copia.
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Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che l’articolo 13, D. Lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso” e che si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990.
Inoltre né l’art. 13, co. 6, D. Lgs. n. 163/2006, né l’art. 24, nella formulazione risultante a seguito della legge n. 15/2005, prevedono che l’accesso c.d. difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola visione, senza estrazione di copia.
Sulla base alle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con decisione n. 6393 del 19 ottobre 2009 ha accolto il ricorso proposto, ordinando alla Stazione appaltante di consentire l’accesso anche con estrazione di copia.
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giovedì 26 novembre 2009
Servizi architettura e ingegneria – Circolare Ministeriale n. 4649/2009
Il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n.152/2008) al Codice dei contratti ha introdotto, all'articolo 253, il comma 15-bis, ove è espressamente previsto che fino al 31 dicembre 2010 in relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 dello stesso Codice, per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, a fronte delle previsioni dell’articolo 66 del vigente regolamento n. 554/1999, ove vengono individuati alcuni requisiti riferibili agli ultimi tre o cinque anni.
Per quanto sopra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno emanare la circolare 12 novembre 2009, n. 4649 recante “Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nella quale si ribadisce che la citata norma , è stata introdotta al fine di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare.
Piu' specificatamente, nel definire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la circolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo 66, del d.P.R. n. 554/1999 precisa, che:
- con riferimento alla lettera a), che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta – i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori cinque anni del decennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa regolamentare;
- con riferimento alla lettera d) - che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori tre anni del quinquennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa regolamentare.
Relativamente alle lettere b) e c), concernenti la capacita' tecnica per servizi analoghi e per servizi «di punta», la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attivita' espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non puo' essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).
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Per quanto sopra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno emanare la circolare 12 novembre 2009, n. 4649 recante “Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nella quale si ribadisce che la citata norma , è stata introdotta al fine di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare.
Piu' specificatamente, nel definire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la circolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo 66, del d.P.R. n. 554/1999 precisa, che:
- con riferimento alla lettera a), che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta – i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori cinque anni del decennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa regolamentare;
- con riferimento alla lettera d) - che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori tre anni del quinquennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa regolamentare.
Relativamente alle lettere b) e c), concernenti la capacita' tecnica per servizi analoghi e per servizi «di punta», la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attivita' espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non puo' essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).
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domenica 22 novembre 2009
Infortuni e subappalto - Corte di Cassazione, Sentenza n. 42477/2009
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alle problematiche connesse agli infortuni sul lavoro in presenza di subappaltatori, respingendo il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio, che operava su un ponteggio non a norma.
Con sentenza del 05.11.2009, n. 42477 la Corte di Cassazione Sez. Quarta Penale ha ribadito il principio, già stabilito in occasione di una precedente pronuncia (Cass. IV. 21471/06), secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
La Corte di Cassazione ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori e quindi anche il subappaltatore; questi, infatti, ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti ed inoltre egli non può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi; il subappaltatore, infatti, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente.
(riproduzione riservata)
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Con sentenza del 05.11.2009, n. 42477 la Corte di Cassazione Sez. Quarta Penale ha ribadito il principio, già stabilito in occasione di una precedente pronuncia (Cass. IV. 21471/06), secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
La Corte di Cassazione ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori e quindi anche il subappaltatore; questi, infatti, ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti ed inoltre egli non può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi; il subappaltatore, infatti, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente.
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sabato 14 novembre 2009
Ministero del lavoro - Circolare n. 33/2009
Per effetto del recente decreto legislativo n. 106/2009 è stato modificato l’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “ Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. In particolare sono state introdotte significative novità con riferimento ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per i quali la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali ha ritenuto opportuno emanare apposita circolare chiarificatrice.
La circolare n. 33 del 10 novembre 2009, costituisce l’unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, dovendosi ritenere superate tutte le altre indicazioni fornite nel tempo dallo stesso Ministero in ordine alla specifica disciplina normativa, oggi profondamente innovata.
In particolare nella circolare vengono fornite indicazioni sulla discrezionalità del provvedimento di sospensione da parte degli organi di vigilanza e i presupposti per l’adozione dello stesso provvedimento, che ricorrono solo nel caso di impiego di lavoratori “in nero” ( in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) e in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La circolare chiarisce, inoltre, alcuni aspetti relativi agli effetti del provvedimento, alla sua revoca e alla possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di sospensione.
Il testo completo della circolare è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it
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La circolare n. 33 del 10 novembre 2009, costituisce l’unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, dovendosi ritenere superate tutte le altre indicazioni fornite nel tempo dallo stesso Ministero in ordine alla specifica disciplina normativa, oggi profondamente innovata.
In particolare nella circolare vengono fornite indicazioni sulla discrezionalità del provvedimento di sospensione da parte degli organi di vigilanza e i presupposti per l’adozione dello stesso provvedimento, che ricorrono solo nel caso di impiego di lavoratori “in nero” ( in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) e in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La circolare chiarisce, inoltre, alcuni aspetti relativi agli effetti del provvedimento, alla sua revoca e alla possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di sospensione.
Il testo completo della circolare è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it
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mercoledì 4 novembre 2009
DURC - TAR Puglia, sentenza n. 2304/2009
Il TAR Puglia ha recentemente affrontato le problematiche relative alla validità del DURC con riferimento al ricorso presentato da un’impresa, a seguito della revoca della aggiudicazione provvisoria disposta dalla Stazione appaltante.
In sintesi il disciplinare di gara richiedeva espressamente di allegare, tra gli altri, i seguenti documenti:
a) “Originale o copia autenticata nei modi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della certificazione di regolarità contributiva – DURC –in corso di validità e cioè non antecedente ad un mese dalla data della gara (art. 7 del D.M. 24/10/2007)”;
b) tra le dichiarazioni sostitutive da rendere, anche quella secondo la quale “non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
L’impresa, con riferimento al punto a) aveva allegato copia autentica di un DURC emesso da più di un mese, unitamente a copia di una nuova richiesta inoltrata 14 gg. prima della gara, mentre la dichiarazione di cui al punto b) era stata puntualmente resa.
La Stazione appaltante, ravvisando, nella documentazione presentata, una irregolarità non sanabile in quanto violava una prescrizione contemplata a pena di esclusione, aveva determinato di non confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ricorrente, aggiudicando i lavori, contestualmente ed in via definitiva, alla seconda classificata.
Il Tar ha rilevato preliminarmente che “la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima” in violazione del D.Lgs n. 163/2006, articolo 38 comma 2, ove è prevista la facoltà per il concorrente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 48 del d.P.R. n. 445/2000) e del comma 3 dello stesso articolo che prevede, soltanto per affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.
Il Giudici hanno evidenziato che “…la ricorrente, con dichiarazione sostitutiva avente valore legale equivalente al certificato sostituito, aveva dichiarato di non essere incorsa proprio in quelle violazioni, connotate dal requisito di gravità e definitivamente accertate, uniche in grado di escludere legittimamente, secondo la legislazione vigente, la sua partecipazione alla gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, nn. 5465 e 6104/’06) ed il rilascio del DURC”
Con riguardo al periodo di validità il TAR ha, inoltre, precisato che:
- il richiamo, contenuto nel disciplinare di gara, all’articolo 7 del DM 24/10/2007 n. 28578 è da ritenere erroneo in quanto, come previsto al comma 1 del predetto articolo, il DURC ha validità mensile esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive;
- in base all’articolo 39-septies del D.L, n. 273/2005, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, il documento unico di regolarità contributiva ex articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi.
Sulla base delle superiori considerazioni, con sentenza n. 2304 del 16 ottobre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce - Sezione Terza ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla ricorrente.
(riproduzione riservata)
Sul documento unico di regolarità contributiva vedi precedenti post del 22 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 16 maggio, 23 luglio e 11 agosto 2009 ( etichette:DURC)
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In sintesi il disciplinare di gara richiedeva espressamente di allegare, tra gli altri, i seguenti documenti:
a) “Originale o copia autenticata nei modi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della certificazione di regolarità contributiva – DURC –in corso di validità e cioè non antecedente ad un mese dalla data della gara (art. 7 del D.M. 24/10/2007)”;
b) tra le dichiarazioni sostitutive da rendere, anche quella secondo la quale “non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
L’impresa, con riferimento al punto a) aveva allegato copia autentica di un DURC emesso da più di un mese, unitamente a copia di una nuova richiesta inoltrata 14 gg. prima della gara, mentre la dichiarazione di cui al punto b) era stata puntualmente resa.
La Stazione appaltante, ravvisando, nella documentazione presentata, una irregolarità non sanabile in quanto violava una prescrizione contemplata a pena di esclusione, aveva determinato di non confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ricorrente, aggiudicando i lavori, contestualmente ed in via definitiva, alla seconda classificata.
Il Tar ha rilevato preliminarmente che “la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima” in violazione del D.Lgs n. 163/2006, articolo 38 comma 2, ove è prevista la facoltà per il concorrente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 48 del d.P.R. n. 445/2000) e del comma 3 dello stesso articolo che prevede, soltanto per affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.
Il Giudici hanno evidenziato che “…la ricorrente, con dichiarazione sostitutiva avente valore legale equivalente al certificato sostituito, aveva dichiarato di non essere incorsa proprio in quelle violazioni, connotate dal requisito di gravità e definitivamente accertate, uniche in grado di escludere legittimamente, secondo la legislazione vigente, la sua partecipazione alla gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, nn. 5465 e 6104/’06) ed il rilascio del DURC”
Con riguardo al periodo di validità il TAR ha, inoltre, precisato che:
- il richiamo, contenuto nel disciplinare di gara, all’articolo 7 del DM 24/10/2007 n. 28578 è da ritenere erroneo in quanto, come previsto al comma 1 del predetto articolo, il DURC ha validità mensile esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive;
- in base all’articolo 39-septies del D.L, n. 273/2005, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, il documento unico di regolarità contributiva ex articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi.
Sulla base delle superiori considerazioni, con sentenza n. 2304 del 16 ottobre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce - Sezione Terza ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla ricorrente.
(riproduzione riservata)
Sul documento unico di regolarità contributiva vedi precedenti post del 22 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 16 maggio, 23 luglio e 11 agosto 2009 ( etichette:DURC)
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sabato 31 ottobre 2009
Sicurezza sul lavoro – Corte di Cassazione, sentenza n. 27819/2009
La Corte di Cassazione è stata recentemente espressa in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle responsabilità del datore dei lavori e del responsabile della sicurezza.
Con sentenza n. 27819 del 28 aprile 2009 la suprema Corte ha affermato che i doveri di osservanza e sorveglianza delle norme antinfortuni, posti in capo al titolare dell’impresa possono essere delegati ad altro soggetto a condizione, però, che il delegato, sia in possesso dei requisiti minimi per potere esercitare la funzione che gli viene delegata; deve, infatti, trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento" ed inoltre il conferimento della delega deve risultare da documento redatto in forma esplicita e la delega deve essere formalmente accettata .
La sola presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non costituisce, infatti, motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.
La Corte ha avuto modo di ribadire, inoltre, che il datore di lavoro, ha "l'obbligo di istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte" adottando tutte le opportune misure di sicurezza e garantendo "il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate"
Sulla base delle superiori considerazioni la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano con la quale il titolare dell’impresa era stato condannato per avere violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per non avere adottato le misure di sicurezza sufficienti per la protezione della zona di lavoro dell'infortunio.
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Con sentenza n. 27819 del 28 aprile 2009 la suprema Corte ha affermato che i doveri di osservanza e sorveglianza delle norme antinfortuni, posti in capo al titolare dell’impresa possono essere delegati ad altro soggetto a condizione, però, che il delegato, sia in possesso dei requisiti minimi per potere esercitare la funzione che gli viene delegata; deve, infatti, trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento" ed inoltre il conferimento della delega deve risultare da documento redatto in forma esplicita e la delega deve essere formalmente accettata .
La sola presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non costituisce, infatti, motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.
La Corte ha avuto modo di ribadire, inoltre, che il datore di lavoro, ha "l'obbligo di istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte" adottando tutte le opportune misure di sicurezza e garantendo "il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate"
Sulla base delle superiori considerazioni la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano con la quale il titolare dell’impresa era stato condannato per avere violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per non avere adottato le misure di sicurezza sufficienti per la protezione della zona di lavoro dell'infortunio.
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mercoledì 28 ottobre 2009
Contributi di gara – Autorità, parere n. 92/2009
L’Autorità per la vigilanza è stata recentemente interessata in riferimento agli esiti di una procedura di gara, peraltro di valore indeterminato, indetta da un Comune , “senza prevedere nella documentazione di gara l’obbligo del pagamento del contributo all’Autorità in capo ai concorrenti e senza procedere all’accreditamento della procedura stessa presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) ai fini del rilascio del Codice Identificativo della Gara (CIG”
L’esito della gara, era stato, infatti, condizionato dalla circostanza, che una delle due società partecipanti non aveva provveduto al versamento del contributo previsto, e pertanto, a seguito di contestazione da parte del’altra società partecipante, ne era stata disposta l’esclusione.
Le omissioni poste in essere in sede di indizione della procedura di gara hanno indotto il Comune a formulare istanza di parere al fine di conoscere l’orientamento dell’Autorità in ordine ai fatti rappresentati.
L’Autorità nel ritenere che :
- con riferimento alla obbligatorietà del versamento del contributo per la partecipazione alle procedure di gara, si è più volte pronunciata sull’argomento, sostenendo che il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. E’ stato, inoltre, precisato che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro;
- gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta;
- che qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 , stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla Stazione Appaltante e all’operatore economico
ha ribadito il principio secondo il quale, quando una Stazione Appaltante, nel corso delle operazioni di gara, accerta che un concorrente non ha provveduto al versamento del contributo all’Autorità - deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato,
Con parere di precontenzioso n. 92 del 10 settembre 2009, Il Consiglio dell’Autorità ha, pertanto, ritenuto che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune nei confronti della società esclusa per l’omesso versamento del contributo, è conforme alla normativa di settore.
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L’esito della gara, era stato, infatti, condizionato dalla circostanza, che una delle due società partecipanti non aveva provveduto al versamento del contributo previsto, e pertanto, a seguito di contestazione da parte del’altra società partecipante, ne era stata disposta l’esclusione.
Le omissioni poste in essere in sede di indizione della procedura di gara hanno indotto il Comune a formulare istanza di parere al fine di conoscere l’orientamento dell’Autorità in ordine ai fatti rappresentati.
L’Autorità nel ritenere che :
- con riferimento alla obbligatorietà del versamento del contributo per la partecipazione alle procedure di gara, si è più volte pronunciata sull’argomento, sostenendo che il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. E’ stato, inoltre, precisato che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro;
- gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta;
- che qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 , stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla Stazione Appaltante e all’operatore economico
ha ribadito il principio secondo il quale, quando una Stazione Appaltante, nel corso delle operazioni di gara, accerta che un concorrente non ha provveduto al versamento del contributo all’Autorità - deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato,
Con parere di precontenzioso n. 92 del 10 settembre 2009, Il Consiglio dell’Autorità ha, pertanto, ritenuto che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune nei confronti della società esclusa per l’omesso versamento del contributo, è conforme alla normativa di settore.
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sabato 24 ottobre 2009
Decreto 10/09/2009 – Finanziamenti sisma Abruzzo
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2009, n. 242 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 2009 recante “Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi”
Il decreto, che richiama i seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile, n. 3754 del 7 aprile, n. 3779 del 6 giugno, n. 3782 e n. 3784 del 17 giugno e n.3790 del 9 luglio 2009
- decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile e n. 11 del 17 luglio 2009,
- convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I.
- provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio e 3 agosto 2009
prevede:
Art. 1.
1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operativita'bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, a valere sulla provvista acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 7,lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anchemediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cuiall'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia e' concessa alle banche di cui al comma 1 su finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
4. La garanzia di cui al presente decreto assiste tutti i finanziamenti di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio 2013.
5. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2.
1. L'istanza di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 e' trasmessa dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella convenzione di cui alle premesse e nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve essere corredata da una copia del contratto di finanziamento, dal provvedimento di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento della banca non soddisfatta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
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Il decreto, che richiama i seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile, n. 3754 del 7 aprile, n. 3779 del 6 giugno, n. 3782 e n. 3784 del 17 giugno e n.3790 del 9 luglio 2009
- decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile e n. 11 del 17 luglio 2009,
- convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I.
- provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio e 3 agosto 2009
prevede:
Art. 1.
1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operativita'bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, a valere sulla provvista acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 7,lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anchemediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cuiall'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia e' concessa alle banche di cui al comma 1 su finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
4. La garanzia di cui al presente decreto assiste tutti i finanziamenti di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio 2013.
5. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2.
1. L'istanza di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 e' trasmessa dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella convenzione di cui alle premesse e nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve essere corredata da una copia del contratto di finanziamento, dal provvedimento di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento della banca non soddisfatta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
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lunedì 19 ottobre 2009
Prezzari opere pubbliche – TAR Campania, sentenza n. 5130/2009
Il T.A.R. Campania si è espressa nel merito della validità dei prezzari in occasione del ricorso presentato dalla Associazione Costruttori Edili Napoli (A.C.E.N.), per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008, con la quale era stato adottato, quale aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 133 del D. Lgs. 163/2006, un nuovo prezzario delle opere pubbliche nel quale era stato stabilito come base di computo i valori espressi nel tariffario regionale vigente, con una decurtazione, per singola voce, del 20%.
Dopo avere premesso che il sistema di aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche è disciplinato dall’articolo 133, comma 8, del Codice,” il quale demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata” ha ribadito che “nel settore dei pubblici appalti i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme” e che “ l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica”.
In diverse occasioni, peraltro, sono stati ritenuti illegittimi da parte dei T.A.R. (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247) bandi di gara che ponevano, a base di gara, prezzari non aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006; in particolare la giurisprudenza ha puntualizzato “la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009. “
Sulla base delle considerazioni sopra riportate il Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima di Napoli) con sentenza n. 5130/2009, depositata il 1 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dall’A.C.E.N. annullando la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008.
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Dopo avere premesso che il sistema di aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche è disciplinato dall’articolo 133, comma 8, del Codice,” il quale demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata” ha ribadito che “nel settore dei pubblici appalti i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme” e che “ l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica”.
In diverse occasioni, peraltro, sono stati ritenuti illegittimi da parte dei T.A.R. (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247) bandi di gara che ponevano, a base di gara, prezzari non aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006; in particolare la giurisprudenza ha puntualizzato “la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009. “
Sulla base delle considerazioni sopra riportate il Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima di Napoli) con sentenza n. 5130/2009, depositata il 1 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dall’A.C.E.N. annullando la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008.
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sabato 17 ottobre 2009
Requisiti ex art. 38 Codice - TAR Lazio sentenza n. 7483/2009
Il Tar del Lazio si è recentemente espresso sul ricorso presentato da una società avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposto da una stazione appaltante a seguito di verifica della regolarità documentale, dalla quale era emerso che nei confronti del presidente della società erano state pronunciate alcune sentenze di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - estinte ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. - non dichiarate in sede di prequalifica.
L’Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva ritenuto infatti, che tenuto conto della natura dei reati, ancorchè estinti, ricorressero i presupposti per disporre la revoca dell’aggiudicazione disponendo l’aggiudicazione alla società seconda in graduatoria.
Il Tar del Lazio, nel richiamare l’articolo 38 comma 1 lettera c) ha puntualizzato, preliminarmente, che l'obbligo di esclusione dalle gare per i soggetti condannati con sentenze passate in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, farebbe comunque salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Ha inoltre ribadito conformemente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 5461 del 31 ottobre 2008, che “la scelta legislativa è nel senso di ritenere irrilevanti” le condanne ormai estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione in sede di dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.
Conseguentemente, nel caso in esame, essendo ormai le condanne di cui trattasi estinte ex art. 445 comma 2 c.p.p. “la stazione appaltante – in assenza di una qualunque altra clausola del bando diretta a prevedere la dichiarazione anche per detti reati – non disponeva di alcun margine di discrezionalità sulla ricorrenza dei requisiti di moralità in capo al legale rappresentante della società pertanto, l’omessa dichiarazione su dette condanne non assume alcun rilievo e non può costituire motivo per disporre la revoca dell’aggiudicazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni il TAR Lazio, Sez. II quater con sentenza del 22/7/2009 n. 7483 ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e tenuto conto che la stazione appaltante non aveva stipulato il contratto con la seconda aggiudicataria, ha disposto la reintegrazione nella aggiudicazione della società ricorrente.
(riproduzione riservata)
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L’Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva ritenuto infatti, che tenuto conto della natura dei reati, ancorchè estinti, ricorressero i presupposti per disporre la revoca dell’aggiudicazione disponendo l’aggiudicazione alla società seconda in graduatoria.
Il Tar del Lazio, nel richiamare l’articolo 38 comma 1 lettera c) ha puntualizzato, preliminarmente, che l'obbligo di esclusione dalle gare per i soggetti condannati con sentenze passate in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, farebbe comunque salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Ha inoltre ribadito conformemente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 5461 del 31 ottobre 2008, che “la scelta legislativa è nel senso di ritenere irrilevanti” le condanne ormai estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione in sede di dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.
Conseguentemente, nel caso in esame, essendo ormai le condanne di cui trattasi estinte ex art. 445 comma 2 c.p.p. “la stazione appaltante – in assenza di una qualunque altra clausola del bando diretta a prevedere la dichiarazione anche per detti reati – non disponeva di alcun margine di discrezionalità sulla ricorrenza dei requisiti di moralità in capo al legale rappresentante della società pertanto, l’omessa dichiarazione su dette condanne non assume alcun rilievo e non può costituire motivo per disporre la revoca dell’aggiudicazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni il TAR Lazio, Sez. II quater con sentenza del 22/7/2009 n. 7483 ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e tenuto conto che la stazione appaltante non aveva stipulato il contratto con la seconda aggiudicataria, ha disposto la reintegrazione nella aggiudicazione della società ricorrente.
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giovedì 8 ottobre 2009
Comunicazione unica al Registro delle imprese - Circolare INAIL n. 52/2009.
Per effetto della conversione in legge (3 agosto 2009 n. 102) del cd. “decreto anticrisi” di cui al D.L. 1 luglio 2009 n. 78, a far data dal 1 ottobre 2009 sarà pienamente operativa l'iscrizione all'INAIL mediante la “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” prevista dall’articolo 9 del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007)
L’INAIL, con circolare 28 settembre 2009 n. 52, ha delineato l’ambito di applicazione della Comunicazione unica richiamando il disposto del citato articolo 9 in base al quale “la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA”.
La Comunicazione unica, rappresenta quindi una notevole semplificazione per le imprese, che, con unica comunicazione telematica al Registro delle imprese possono:
- assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali;
- iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”.
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale
- di credenziali per “Telemaco”, (sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese);
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa (vedi post del 17 febbraio 2009).
La circolare precisa che dal 1 ottobre 2009 è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.
E’ inoltre previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
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L’INAIL, con circolare 28 settembre 2009 n. 52, ha delineato l’ambito di applicazione della Comunicazione unica richiamando il disposto del citato articolo 9 in base al quale “la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA”.
La Comunicazione unica, rappresenta quindi una notevole semplificazione per le imprese, che, con unica comunicazione telematica al Registro delle imprese possono:
- assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali;
- iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”.
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale
- di credenziali per “Telemaco”, (sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese);
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa (vedi post del 17 febbraio 2009).
La circolare precisa che dal 1 ottobre 2009 è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.
E’ inoltre previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
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domenica 4 ottobre 2009
incentivo progettazione - Win for Life
Preso ormai atto della riduzione dell'incentivo di cui all'articolo 92 del Codice di Contratti alla (ridicola) aliquota dello 0,5%, per i tecnici pubblici dipendenti non resta che affidarsi alla dea bendata provando con il nuovo gioco "Win for Life" che sta spopolando in Italia, sopratutto per la nuova modalità di vincita, che consente di ricevere una rendita (massima) di 4.000 euro al mese per 20 anni.
Per gli appassionati del nuovo gioco si riportano i risultati delle ultime estrazioni:
Estrazioni di domeniva 4 ottobre 2009
CONCORSO 74 ORE 20,00: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19 Numerone 1
CONCORSO 73 ORE 19.00: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20 Numerone:13.
CONCORSO 72 ORE 18.00: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 Numerone 17
CONCORSO 71 ORE 17.00: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19 Numerone:19.
CONCORSO 70 ORE 16.00: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 Numerone:16
CONCORSO 69 ORE 15.00: 2, 3 , 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 Numerone:5
CONCORSO 68 ORE 14.00: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Numerone:7
CONCORSO 67 ORE 13.00: 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Numerone 7
CONCORSO 66 ORE 12.00: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 6
CONCORSO 65 ORE 11:00: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 13
CONCORSO 64 ORE 10:00:2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Numerone 19
CONCORSO 63 ORE 09:00: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
CONCORSO 62 ORE 08:00: 1, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Numerone 9
Estrazioni di sabato 3 ottobre 2009
CONCORSO 61 ORE 20:00 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18 Numerone 14
CONCORSO 60 ORE 19:00 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20 Numerone 10
CONCORSO 59 ORE 18:00 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19 Numerone 1
CONCORSO 58 ORE 17:00 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20 Numerone 7
CONCORSO 57 ORE 16:00 2, 4,8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20 Numerone 11
CONCORSO 56 ORE 15:00 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 15, 16,20 Numerone 19
CONCORSO 55 ORE 14:00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19 Numerone 2
CONCORSO 54 ORE 13:00 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19 Numerone 5
CONCORSO 53 ORE 12.00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 Numerone 6
CONCORSO 52 ORE 11.00 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20 Numerone 16
CONCORSO 51 ORE 10.00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19 Numerone 12
CONCORSO 50 ORE 09.00 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 Numerone 19
CONCORSO 49 ORE 08.00 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
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Per gli appassionati del nuovo gioco si riportano i risultati delle ultime estrazioni:
Estrazioni di domeniva 4 ottobre 2009
CONCORSO 74 ORE 20,00: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19 Numerone 1
CONCORSO 73 ORE 19.00: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20 Numerone:13.
CONCORSO 72 ORE 18.00: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 Numerone 17
CONCORSO 71 ORE 17.00: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19 Numerone:19.
CONCORSO 70 ORE 16.00: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 Numerone:16
CONCORSO 69 ORE 15.00: 2, 3 , 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 Numerone:5
CONCORSO 68 ORE 14.00: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Numerone:7
CONCORSO 67 ORE 13.00: 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Numerone 7
CONCORSO 66 ORE 12.00: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 6
CONCORSO 65 ORE 11:00: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 Numerone 13
CONCORSO 64 ORE 10:00:2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Numerone 19
CONCORSO 63 ORE 09:00: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
CONCORSO 62 ORE 08:00: 1, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Numerone 9
Estrazioni di sabato 3 ottobre 2009
CONCORSO 61 ORE 20:00 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18 Numerone 14
CONCORSO 60 ORE 19:00 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20 Numerone 10
CONCORSO 59 ORE 18:00 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19 Numerone 1
CONCORSO 58 ORE 17:00 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20 Numerone 7
CONCORSO 57 ORE 16:00 2, 4,8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20 Numerone 11
CONCORSO 56 ORE 15:00 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 15, 16,20 Numerone 19
CONCORSO 55 ORE 14:00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19 Numerone 2
CONCORSO 54 ORE 13:00 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19 Numerone 5
CONCORSO 53 ORE 12.00 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 Numerone 6
CONCORSO 52 ORE 11.00 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20 Numerone 16
CONCORSO 51 ORE 10.00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19 Numerone 12
CONCORSO 50 ORE 09.00 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 Numerone 19
CONCORSO 49 ORE 08.00 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 Numerone 8
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giovedì 1 ottobre 2009
Nuove modifiche al Codice dei contratti – D.L. n. 135/2009
Nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee” di cui al decreto–legge 25 settembre 2009 , n. 135 (G.U. n. 223 del 25.09.2009) sono state introdotte nuove modifiche al Codice dei Contratti D. Lgs. n. 163/2006.
In particolare con l’articolo 3 del nuovo decreto vengono apportate modifiche al Capo II
“ Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento” con particolare riferimento all’articolo 38, che tratta dei requisiti di ordine generale.
Nel dettaglio le modifiche consistono:
- inserimento al comma 1 dell’articolo 38 dopo la lettera m-ter), della lettera:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
- inserimento alla fine del comma 2 dell’articolo 38 del seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
Per effetto delle sopraindicate integrazioni sono state previste le conseguenti modifiche:
- abrogazione dell’articolo 34 comma 2;
- soppressione all'articolo 49, comma 2, lettera e) delle seguenti parole « ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» 5.
Le disposizioni introdotte con il D.L n. 135/2009 si applicano :
- alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 26 settembre 2009;
- alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2009) non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi.
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In particolare con l’articolo 3 del nuovo decreto vengono apportate modifiche al Capo II
“ Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento” con particolare riferimento all’articolo 38, che tratta dei requisiti di ordine generale.
Nel dettaglio le modifiche consistono:
- inserimento al comma 1 dell’articolo 38 dopo la lettera m-ter), della lettera:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
- inserimento alla fine del comma 2 dell’articolo 38 del seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
Per effetto delle sopraindicate integrazioni sono state previste le conseguenti modifiche:
- abrogazione dell’articolo 34 comma 2;
- soppressione all'articolo 49, comma 2, lettera e) delle seguenti parole « ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» 5.
Le disposizioni introdotte con il D.L n. 135/2009 si applicano :
- alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 26 settembre 2009;
- alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2009) non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi.
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sabato 26 settembre 2009
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Consiglio di Stato, sentenza n. 2871/2009
In tema di documentazione di gara il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere in riferimento al ricorso presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del TAR, con la quale era ritenuta legittima la sua esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio, per avere presentato, in luogo dei prescritti documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
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venerdì 18 settembre 2009
RLS - circolare INAIL n. 43/2009
L’INAIL ha recentemente emanato una apposita circolare al fine di fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti in relazione alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.
La circolare 25 agosto 2009 n. 43 “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008” prevede che la comunicazione non vada più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La nuova circolare prevede che:
- coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare ( 25 agosto 2009);
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare n. 43/2009.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
La circolare puntualizza che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line, accessibile dal sito dell’Istituto, per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni.
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La circolare 25 agosto 2009 n. 43 “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008” prevede che la comunicazione non vada più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La nuova circolare prevede che:
- coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare ( 25 agosto 2009);
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare n. 43/2009.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
La circolare puntualizza che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line, accessibile dal sito dell’Istituto, per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni.
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venerdì 11 settembre 2009
Ascensori – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”.
Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.
(riproduzione riservata)
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Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.
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mercoledì 9 settembre 2009
Interessi per ritardato pagamento - tasso di mora per il 2009.
Con Decreto ministeriale 4 agosto 2009, ( Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009) il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha provveduto alla rideterminazione per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006).
La nuova percentuale degli interessi moratori, da applicare, nei casi previsti dall'articolo 30 dal Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) , per i pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, e` stata fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Si segnala che la percentuale fissata per l’anno 2008 era stata determinata con D.M.
19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2009) nella misura del 6,83%.
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La nuova percentuale degli interessi moratori, da applicare, nei casi previsti dall'articolo 30 dal Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) , per i pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, e` stata fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Si segnala che la percentuale fissata per l’anno 2008 era stata determinata con D.M.
19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2009) nella misura del 6,83%.
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venerdì 4 settembre 2009
Legge 3 agosto 2009 n. 102 - modifiche al Codice dei Contratti
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( n. 179 del 4 agosto 2009 – S.O. n. 140) della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”sono state introdotte nuove modifiche ed integrazioni al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2009.
In particolare l’articolo 4- quater della citata legge di conversione introduce sostanziali modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e alla contestuale riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento di alcune fasi delle stesse gare d’appalto.
Le modifiche riguardano:
• art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - modifica comma 11 lett. b)
• art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse – abrogazione comma 5
• art .87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - sostituzione comma 1 e modifica comma 2
• art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - sostituzione commi 1 e 3, inserimento comma 1-bis, modifica commi 2, 4 e 7
• art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia – modifica comma 9
• art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia - modifica comma 8
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
• art.165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
- modifica comma 4; si applica ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
• art.166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
- modifica comma 3; si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- modifica comma 4; si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
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In particolare l’articolo 4- quater della citata legge di conversione introduce sostanziali modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e alla contestuale riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento di alcune fasi delle stesse gare d’appalto.
Le modifiche riguardano:
• art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - modifica comma 11 lett. b)
• art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse – abrogazione comma 5
• art .87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - sostituzione comma 1 e modifica comma 2
• art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - sostituzione commi 1 e 3, inserimento comma 1-bis, modifica commi 2, 4 e 7
• art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia – modifica comma 9
• art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia - modifica comma 8
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
• art.165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
- modifica comma 4; si applica ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
• art.166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
- modifica comma 3; si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- modifica comma 4; si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
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martedì 1 settembre 2009
Norme Tecniche per le Costruzioni - Circolare 5 agosto 2009
Come è noto l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e' obbligatoria dal 1° luglio 2009, ma non risultano ancora sufficientemente chiariti tutti gli aspetti relativi al regime intertemporale degli interventi, per i quali è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore. Al fine di fornire un orientamento univoco agli operatori del settore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, emanato la circolare 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13-8-2009 ) nella quale, oltre a puntualizzare tali aspetti con le opportune differenziazioni tra lavori pubblici e lavori privati, fornisce, anche, chiarimenti circa l'utilizzabilità' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del 30 giugno 2009.
In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria”
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".
(riproduzione riservata)
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In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria”
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".
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lunedì 31 agosto 2009
D. Lgs. 106/2009 e L. 88/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/ 2008
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 (S.O. n. 142) e’ in vigore, dal 20 agosto 2009, il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il nuovo decreto introduce numerose e sostanziali modifiche al testo, in vigore da poco più di un anno, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione di ben 38 dei suoi 51 allegati.
Il decreto correttivo prevede anche l’abrogazione di due articoli e precisamente dell’articolo 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora” e dell’articolo 171 “Sanzioni a carico del preposto”.
Si segnalano, inoltre, le modifiche al comma 11 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” e al comma 1 dell’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, introdotte con l’articolo 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14.7.2009 – S. O. n.110), in vigore dal 29 luglio 2009.
(riproduzione riservata)
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Il decreto correttivo prevede anche l’abrogazione di due articoli e precisamente dell’articolo 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora” e dell’articolo 171 “Sanzioni a carico del preposto”.
Si segnalano, inoltre, le modifiche al comma 11 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” e al comma 1 dell’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, introdotte con l’articolo 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14.7.2009 – S. O. n.110), in vigore dal 29 luglio 2009.
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martedì 11 agosto 2009
DURC - Ministero del lavoro, interpello n. 64/2009
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di istanza di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004) avanzata dalla Confcommercio, ha recentemente fornito, con atto n. 64 in data 31 luglio 2008 chiarimenti sulla disciplina in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf. Leggi il resto dell'articolo..
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf. Leggi il resto dell'articolo..
martedì 4 agosto 2009
Offerta economicamente più vantaggiosa- TAR Lazio sentenza n. 7071/2009
Il TAR del Lazio , Roma, Sezione II ha recentemente espresso il suo parere in merito ai poteri discrezionali della Commissione di gara nel caso di aggiudicazione di un appalto mediante procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa).
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Leggi il resto dell'articolo..
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Leggi il resto dell'articolo..
venerdì 31 luglio 2009
Ulteriori modifiche al Codice dei Contratti- art. 38 “Requisiti di ordine generale”
Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo ad avere subìto importanti modifiche con la pubblicazione di 3 decreti correttivi ( d.lgs. 26 gennaio 2007 n.6, d. lgs. n. 31 luglio 2007 n. 113, e d.lgs 11 settembre 2008 n.152), nonché con le leggi n.201/2008, n. 2/2009 n. 14/2009, è stato oggetto di ulteriore modifica con riferimento all’articolo 38 ed in particolare alla previsione di una nuova causa di esclusione per i soggetti che devono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
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Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
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lunedì 27 luglio 2009
CEI 64-8. Nuova variante V2
La norma di riferimento CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua” continua ad essere oggetto di modifiche.
Dopo la variante V1 ( settembre 2008), è stata recentemente pubblicata la “Variante 2”, con la quale sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alla norma CEI 64-8 e precisamente: :
• introduzione della nuova Sezione 534 “Limitatori di sovratensione (SPD)” che tratta dei criteri di scelta degli SPD nell’ambito della protezione contro i fulmini.
• modifica del Capitolo 54 “Messa a terra e conduttori di protezione”, con
riferimento:
- alla “terra di fondazione” così come definita dall’articolo 542.2.3 (esplicitamente consigliata per tutti i nuovi edifici);
- alle sezioni dei dispersori intenzionali;
- alle sezioni dei conduttori equipotenziali principali (EQP);
- alle sezioni dei conduttori di protezione (PE)
• modifica della Sezione 705 “Ambienti e applicazioni particolari – locali ad uso agricolo o zootecnico”
• modifica della Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”
La variante V2 alla norma CEI 64-8 entrerà in vigore il 31 luglio 2009.
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Dopo la variante V1 ( settembre 2008), è stata recentemente pubblicata la “Variante 2”, con la quale sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alla norma CEI 64-8 e precisamente: :
• introduzione della nuova Sezione 534 “Limitatori di sovratensione (SPD)” che tratta dei criteri di scelta degli SPD nell’ambito della protezione contro i fulmini.
• modifica del Capitolo 54 “Messa a terra e conduttori di protezione”, con
riferimento:
- alla “terra di fondazione” così come definita dall’articolo 542.2.3 (esplicitamente consigliata per tutti i nuovi edifici);
- alle sezioni dei dispersori intenzionali;
- alle sezioni dei conduttori equipotenziali principali (EQP);
- alle sezioni dei conduttori di protezione (PE)
• modifica della Sezione 705 “Ambienti e applicazioni particolari – locali ad uso agricolo o zootecnico”
• modifica della Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”
La variante V2 alla norma CEI 64-8 entrerà in vigore il 31 luglio 2009.
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giovedì 23 luglio 2009
DURC - lavoratori "distaccati"
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato recentemente chiamato ad esprimersi in riferimento all’obbligo del DURC nel caso di utilizzo nel cantiere di lavoratori “distaccati”.
L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
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L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
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martedì 21 luglio 2009
Verifica delle offerte anomale - Autorità, determinazione n. 6/2009
E’ stata recentemente emanata, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la determinazione 8 luglio 2009 n. 6 avente ad oggetto “ Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso”
L’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni specifiche per l’attuazione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nasce dalla necessità di snellire tale procedura, resasi ancor più complessa a seguito della limitazione – introdotta con il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n. 152/2008) al Codice - delle ipotesi per le quali è possibile prevedere l’esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso delle offerte anomale.
La determinazione (pubblicata sul sito dell’Autorità www.avcp.it ) descrive puntualmente la procedura da seguire, che si articola nelle seguenti fasi :
- determinazione della soglia di anomalia;
- esame delle giustificazioni presentate dai partecipanti alla gara in sede di offerta;
- contraddittorio scritto da instaurare nel caso di richiesta all’offerente di ulteriori giustificazioni;
- eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti;
- contraddittorio orale.
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L’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni specifiche per l’attuazione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nasce dalla necessità di snellire tale procedura, resasi ancor più complessa a seguito della limitazione – introdotta con il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n. 152/2008) al Codice - delle ipotesi per le quali è possibile prevedere l’esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso delle offerte anomale.
La determinazione (pubblicata sul sito dell’Autorità www.avcp.it ) descrive puntualmente la procedura da seguire, che si articola nelle seguenti fasi :
- determinazione della soglia di anomalia;
- esame delle giustificazioni presentate dai partecipanti alla gara in sede di offerta;
- contraddittorio scritto da instaurare nel caso di richiesta all’offerente di ulteriori giustificazioni;
- eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti;
- contraddittorio orale.
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venerdì 17 luglio 2009
Ascensori elettrici ed idraulici – Norme UNI
Il sempre maggiore utilizzo degli ascensori oleodinamici in sostituzione di quelli elettrici ha indotto l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) a dedicare una specifica norma a tale tipologia di ascensori che si contraddistinguono oltre che loro proverbiale silenziosità di marcia anche per la flessibilità di installazione anche nel caso di ristrutturazione di edifici.
A tal fine, e con specifico riferimento alle modifiche da apportare agli impianti, la norma UNI 10411, la cui prima edizione risale al 1994, è stata sdoppiata nelle seguenti due parti, entrambe in vigore dal 20 marzo 2008:
- UNI 10411-1:2008 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999 in conformità con la legislazione vigente.
- UNI 10411-2:2008 Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-2:1999, in conformità con la legislazione vigente.
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A tal fine, e con specifico riferimento alle modifiche da apportare agli impianti, la norma UNI 10411, la cui prima edizione risale al 1994, è stata sdoppiata nelle seguenti due parti, entrambe in vigore dal 20 marzo 2008:
- UNI 10411-1:2008 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999 in conformità con la legislazione vigente.
- UNI 10411-2:2008 Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-2:1999, in conformità con la legislazione vigente.
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venerdì 10 luglio 2009
Codice dei contratti - modifiche articoli 36 e 37
Il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) continua ad essere oggetto di modifiche; sono state recentemente, introdotte alcune importanti modifiche nell’ambito delle disposizioni dettate con la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (G.U. 19 giugno 2009, n. 140; s.o. n. 95).
L’articolo 17 della predetta legge, infatti, prevede che al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, sono abrogate, a decorrere dal 1º luglio 2009, le seguenti disposizioni del Codice dei Contratti :
- articolo 36, comma 5, terzo periodo: Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 (lavori), e all’articolo 124, comma 8 ( servizi e forniture) , è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incanti);
- articolo 37, comma 7, terzo periodo: Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale :
Con la nuova disposizione viene resa possibile, quindi, la contemporanea partecipazione, alla medesina procedura di affidamento, per i soggetti precedentemente esclusi.
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L’articolo 17 della predetta legge, infatti, prevede che al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, sono abrogate, a decorrere dal 1º luglio 2009, le seguenti disposizioni del Codice dei Contratti :
- articolo 36, comma 5, terzo periodo: Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 (lavori), e all’articolo 124, comma 8 ( servizi e forniture) , è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incanti);
- articolo 37, comma 7, terzo periodo: Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale :
Con la nuova disposizione viene resa possibile, quindi, la contemporanea partecipazione, alla medesina procedura di affidamento, per i soggetti precedentemente esclusi.
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martedì 7 luglio 2009
Affidamento incarichi professionali – Autorità, deliberazione n. 45/2009
Le problematiche relative all’affidamento degli incarichi professionali continuano ad essere, spesso, oggetto, da parte delle Stazioni appaltanti, di interpretazioni personalistiche sulle quali l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è chiamata ad esprimersi.
Un Comune della provincia di Latina aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale, per un importo di € 206.000, come “consulenza scientifica”, ritenendo tali incarichi rientranti nei contratti d’opera intellettuale e non nei contratti di appalto di servizi come disciplinati dal Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
A seguito di apposita segnalazione dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) L’Autorità nella adunanza del 7 maggio 2009 ha trattato la questione esaminando preliminarmente la delibera di incarico al professionista alla luce delle disposizioni che disciplinano le competenze degli Enti locali deducendo che anche per gli incarichi di progettazione (o di consulenza) conferiti dagli Enti Locali a professionisti esterni è applicabile la stessa disciplina contemplata per le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali, le regioni e le Aziende sanitarie.
L’Autorità ha ribadito quanto qià espresso in altre occasioni, e cioè:
- che la per scelta del professionista deve essere adottata una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia ed imparzialità, escludendo la possibilità di affidamenti disposti su base fiduciaria;
- che l’affidamento diretto si pone in contrasto con la normativa sui contratti pubblici, configurandosi una lesione del principio di concorrenza che permea di se l’intera normativa nazionale e comunitaria”
- che la ratio delle recenti innovazioni legislative “consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale”
Sulla base delle precedenti considerazioni l’Autorità con deliberazione n. 45 del 7 maggio 2009, ha rilevato che l’affidamento dell’incarico di consulenza per la redazione del PRG, disposto dal Comune senza alcuna procedura comparativa è in contrasto con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.. 163/2006 e s.m. rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di servizi di cui all’allegato II A ed ha pertanto invitato L’Amministrazione comunale ad intervenire in autotutela, comunicando alla stessa Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, i provvedimenti adottati.
Si evidenza, in ultimo, la disposizione conclusiva con la quale l’Autorità ha stabilito di trasmettere la deliberazione in argomento alla Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di competenza
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Un Comune della provincia di Latina aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale, per un importo di € 206.000, come “consulenza scientifica”, ritenendo tali incarichi rientranti nei contratti d’opera intellettuale e non nei contratti di appalto di servizi come disciplinati dal Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
A seguito di apposita segnalazione dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) L’Autorità nella adunanza del 7 maggio 2009 ha trattato la questione esaminando preliminarmente la delibera di incarico al professionista alla luce delle disposizioni che disciplinano le competenze degli Enti locali deducendo che anche per gli incarichi di progettazione (o di consulenza) conferiti dagli Enti Locali a professionisti esterni è applicabile la stessa disciplina contemplata per le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali, le regioni e le Aziende sanitarie.
L’Autorità ha ribadito quanto qià espresso in altre occasioni, e cioè:
- che la per scelta del professionista deve essere adottata una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia ed imparzialità, escludendo la possibilità di affidamenti disposti su base fiduciaria;
- che l’affidamento diretto si pone in contrasto con la normativa sui contratti pubblici, configurandosi una lesione del principio di concorrenza che permea di se l’intera normativa nazionale e comunitaria”
- che la ratio delle recenti innovazioni legislative “consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale”
Sulla base delle precedenti considerazioni l’Autorità con deliberazione n. 45 del 7 maggio 2009, ha rilevato che l’affidamento dell’incarico di consulenza per la redazione del PRG, disposto dal Comune senza alcuna procedura comparativa è in contrasto con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.. 163/2006 e s.m. rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di servizi di cui all’allegato II A ed ha pertanto invitato L’Amministrazione comunale ad intervenire in autotutela, comunicando alla stessa Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, i provvedimenti adottati.
Si evidenza, in ultimo, la disposizione conclusiva con la quale l’Autorità ha stabilito di trasmettere la deliberazione in argomento alla Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di competenza
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venerdì 3 luglio 2009
Offerta economicamente più vantaggiosa - Linee guida
Con determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha approvato le “Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.”
L’Autorità ha ribadito che:
- con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, (articoli 142 e seguenti del Codice), nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice), è stato stabilito, in considerazione della particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché della peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo speciale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici integrando, a differenza del criterio con il prezzo più basso, il dato economico con quello tecnico e qualitativo ed è, particolarmente, adatto a selezionare il contraente privato quando le prestazioni comprendono, come nel caso della concessione, non soltanto la realizzazione dell’opera ma, anche la progettazione e la gestione funzionale ed economica della stessa.
Dopo avere richiamato la determinazione n. 5/2008 - nella quale erano state già delineate le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - l'Autorità, con la pubblicazione delle Linee guida, ha inteso fornire utili indicazioni sugli aspetti giuridici ed operativi più problematici di questo criterio di aggiudicazione, allegando, per una migliore comprensione delle problematiche insite nello stesso criterio, un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.
Con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta si rimanda a quanto deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 9 marzo 2009 (vedi post del 24 maggio 2009)
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L’Autorità ha ribadito che:
- con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, (articoli 142 e seguenti del Codice), nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice), è stato stabilito, in considerazione della particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché della peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo speciale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici integrando, a differenza del criterio con il prezzo più basso, il dato economico con quello tecnico e qualitativo ed è, particolarmente, adatto a selezionare il contraente privato quando le prestazioni comprendono, come nel caso della concessione, non soltanto la realizzazione dell’opera ma, anche la progettazione e la gestione funzionale ed economica della stessa.
Dopo avere richiamato la determinazione n. 5/2008 - nella quale erano state già delineate le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - l'Autorità, con la pubblicazione delle Linee guida, ha inteso fornire utili indicazioni sugli aspetti giuridici ed operativi più problematici di questo criterio di aggiudicazione, allegando, per una migliore comprensione delle problematiche insite nello stesso criterio, un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.
Con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta si rimanda a quanto deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 9 marzo 2009 (vedi post del 24 maggio 2009)
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mercoledì 1 luglio 2009
In vigore le Norme tecniche per le Costruzioni -D.M. 14.01.2008
A decorrere da oggi 1 luglio 2009 sono pienamente operative le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che unitamente alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 (vedi post 27.02.2009) definiscono compiutamente il nuovo assetto normativo per tutte le strutture comprese quelle in legno (vedi post del 24.02.2009).
Per altre notizie relative alle nuove Norme si rimanda ai post pubblicati in data:
-19 giugno 2009
-22 maggio 2009
-2 marzo 2009
-15 febbraio 2009
-7 febbraio 2009
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Per altre notizie relative alle nuove Norme si rimanda ai post pubblicati in data:
-19 giugno 2009
-22 maggio 2009
-2 marzo 2009
-15 febbraio 2009
-7 febbraio 2009
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domenica 28 giugno 2009
Requisiti partecipazione gara – Autorità, parere n. 59/2009
L’Autorità di vigilanza a seguito di richiesta di una società ha recentemente espresso il suo parere, in merito ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, di importo pari a € 971.963,56.
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
(riproduzione riservata)
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In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
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mercoledì 24 giugno 2009
Rendimento energetico in edilizia - d.P.R. n. 59/2009
Entra in vigore domani, 25 giugno 2009, il d.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009 n. 132) recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia.
Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto n. 59/2009, che si compone di 8 articoli, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Lgs n. 192/ 2005,
Per quanto riguarda, invece, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si rinvia a successivi provvedimenti.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni del decreto presidenziale si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
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Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto n. 59/2009, che si compone di 8 articoli, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Lgs n. 192/ 2005,
Per quanto riguarda, invece, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si rinvia a successivi provvedimenti.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni del decreto presidenziale si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
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venerdì 19 giugno 2009
Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/08 – I controlli sul calcestruzzo
Come è noto, le nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, entreranno in vigore il 1 luglio 2009. Con riferimento ai materiali strutturali e, in particolare, al calcestruzzo si riscontrano non poche novità rispetto alle norme di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione si segnala, al paragrafo 11.2.5.1, la nuova prescrizione secondo la quale il Direttore dei lavori o un tecnico di sua fiducia, quando si procede al prelievo dei provini, deve redigere apposito verbale di prelievo, al quale dovrà, poi, fare riferimento la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali. Nello stesso paragrafo vengono inoltre puntualmente individuati i contenuti minimi dei certificati di prova.
Per quanto attiene, invece, al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera uno specifico paragrafo (11.2.6) prevede che nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
- UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. La norma, che ha sostituito la precedente edizione del 2002 ed è in vigore dal 14 maggio 2009, specifica un metodo per il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove e la determinazione della resistenza alla compressione.
- UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico. La norma, in vigore dal 31 dicembre 2001, specifica un metodo per la determinazione dell'indice sclerometrico di un'area di calcestruzzo indurito utilizzando un martello di acciaio azionato da una molla.
-UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione. La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di estrazione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inserto preinglobato nel getto costituito da un disco e uno stelo, oppure di un dispositivo simile inserito successivamente per foratura all'interno del calcestruzzo indurito
-UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. La norma, in vigore dal 1 gennaio 2005, specifica un metodo per la determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali ultrasoniche nel calcestruzzo indurito, utilizzato per numerose applicazioni.
Oltre alle citate norme UNI si potrà far riferimento alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, pubblicate nel febbario 2008 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp)
Per quanto riguarda, in particolare, il calcestruzzo "depotenziato" si rinvia al post del 22 aprile 2009
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Per quanto riguarda i controlli di accettazione si segnala, al paragrafo 11.2.5.1, la nuova prescrizione secondo la quale il Direttore dei lavori o un tecnico di sua fiducia, quando si procede al prelievo dei provini, deve redigere apposito verbale di prelievo, al quale dovrà, poi, fare riferimento la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali. Nello stesso paragrafo vengono inoltre puntualmente individuati i contenuti minimi dei certificati di prova.
Per quanto attiene, invece, al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera uno specifico paragrafo (11.2.6) prevede che nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
- UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. La norma, che ha sostituito la precedente edizione del 2002 ed è in vigore dal 14 maggio 2009, specifica un metodo per il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove e la determinazione della resistenza alla compressione.
- UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico. La norma, in vigore dal 31 dicembre 2001, specifica un metodo per la determinazione dell'indice sclerometrico di un'area di calcestruzzo indurito utilizzando un martello di acciaio azionato da una molla.
-UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione. La norma specifica un metodo per la determinazione della forza di estrazione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inserto preinglobato nel getto costituito da un disco e uno stelo, oppure di un dispositivo simile inserito successivamente per foratura all'interno del calcestruzzo indurito
-UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici. La norma, in vigore dal 1 gennaio 2005, specifica un metodo per la determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali ultrasoniche nel calcestruzzo indurito, utilizzato per numerose applicazioni.
Oltre alle citate norme UNI si potrà far riferimento alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, pubblicate nel febbario 2008 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp)
Per quanto riguarda, in particolare, il calcestruzzo "depotenziato" si rinvia al post del 22 aprile 2009
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martedì 16 giugno 2009
Assicurazione dipendenti P.A. - Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2009
Il problema delle polizze assicurative del dipendente della pubblica amministrazione è stato recentemente oggetto di parere da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale per l’Emilia Romagna, a seguito di specifica richiesta formulata da un Comune della provincia di Forlì-Cesena.
In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
Che ne pensate?
(riproduzione riservata)
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In particolare la richiesta di parere era finalizzata ad una interpretazione della disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ove è stato stabilito che ……è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e fissata la cessazione dell’efficacia di detti contratti alla data del 30 giugno 2008.
In particolare con il quesito posto veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valido, oltre che per gli amministratori, anche per per i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che possono essere soggetti a giudizi di responsabilità erariale.
La Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna, nel richiamare la sentenza n. 553 del 10.12.2002 emessa dalla Sezione giurisprudenziale per l’Umbria - ove era stato espresso parere che il pagamento da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono da illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario, in quanto del tutto privo di sinallagna e non rispondente ad alcun interesse pubblico - ha affermato, con deliberazione n. 3/2009/PAR del 27 gennaio 2009, che il divieto sancito dalla norma (art. 3, legge n. 244/2007), anche se nella sua espressione letterale adotta il termine “amministratori”, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti e … deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’articolo 3 comma 59 della legge 24.12.2007 si estende a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendono responsabili.
Di contro, gli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e 112 comma 4-bis del vigente Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) prevedono espressamente la stipulazione per intero, a carico delle Stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti cui vengono affidati incarichi specifici.
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venerdì 12 giugno 2009
Prezzo chiuso - D.M. 25 maggio 2009
In data 25 maggio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto titolato “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008".
Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)
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Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8-6-2009, è stato individuato nella misura del 1,5% lo scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e pertanto, ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.) non essendosi riscontrati scostamenti superiori al 2 per cento, anche per il 2008, non ricorrono le condizioni per fare ricorso al “prezzo chiuso”.
Si fa presente che per nessuno degli anni di vigenza della norma, si sono verificate le condizioni per l’applicabilità di questa forma di meccanismo revisionale dei prezzi di appalto, inizialmente introdotta con l’articolo 26, comma 4 della legge n.109/1994.
Pertanto, in atto, l’unica forma di compensazione dei prezzi è quella prevista dal D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, finalizzato a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (vedi post 13 maggio 2009)
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giovedì 11 giugno 2009
Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro - Norma UNI 9432:2008
La legislazione italiana in tema di esposizione professionale al rumore ha registrato la recente introduzione di numerose novità, contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il predetto decreto dedica all’argomento il Titolo VIII, Capo II titolato “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, composto da 18 articoli (da 180 a 197).
Un ulteriore supporto utile al fine di affrontare e risolvere tutti i problemi tecnici legati ad una seria valutazione del rischio rumore è costituito dalla nuova edizione della norma di riferimento e cioè la UNI 9432:2008 “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”, che ha sostituito la precedente edizione del 2002.
La norma, entrata in vigore il 5 giugno 2008, si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche; essa descrive un metodo di misurazione dei livelli di pressione sonora continui equivalenti e di picco, ai quali risulta esposto un lavoratore, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e la quantificazione delle relative incertezze. I livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco così determinati sono utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Le novità introdotte scaturiscono essenzialmente dalla evoluzione delle strumentazioni e dei metodi di misura, nonché dal maggiore grado di attenuazione del rumore garantito dai più efficaci dispositivi di protezione individuali.
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Un ulteriore supporto utile al fine di affrontare e risolvere tutti i problemi tecnici legati ad una seria valutazione del rischio rumore è costituito dalla nuova edizione della norma di riferimento e cioè la UNI 9432:2008 “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”, che ha sostituito la precedente edizione del 2002.
La norma, entrata in vigore il 5 giugno 2008, si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche; essa descrive un metodo di misurazione dei livelli di pressione sonora continui equivalenti e di picco, ai quali risulta esposto un lavoratore, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e la quantificazione delle relative incertezze. I livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco così determinati sono utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Le novità introdotte scaturiscono essenzialmente dalla evoluzione delle strumentazioni e dei metodi di misura, nonché dal maggiore grado di attenuazione del rumore garantito dai più efficaci dispositivi di protezione individuali.
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martedì 9 giugno 2009
Compenso incentivante – Avvocatura dello Stato, parere CS 13723/09
L’Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fornito il suo parere in merito alla decorrenza del cosiddetto compenso incentivante alla luce della disposizione, di cui all’articolo 18 comma 4-sexies del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2; con tale disposizione è stato stabilito che la percentuale prevista, dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2009 e s.m.i.),nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
La richiesta di parere scaturisce dal contrasto interpretativo, sulla decorrenza della nuova norma, tra quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 36 del 23.12.2008 (vedi post 3.02.2009) e n. 10 del 13 febbraio 2009 e quanto, invece, espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con parere n. 40 del 24 febbraio 2009 (vedi post 14.03.2009).
L’Avvocatura ha osservato che:
- l’articolo 11 del Codice Civile - titolato “Efficacia della legge nel tempo” - prevede espressamente che la legge non dispone che per l'avvenire e che essa non ha effetto retroattivo;
- …il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce; - che nella norma in argomento non si rinviene una disposizione che espliciti la retroattività della norma medesima
- che la disposizione relativa alla riduzione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi arbitrali e delle commissioni di collaudo, derivata da un altro comma dello stesso articolo 61 (del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) che ha originato la norma in commento, esplicita, invece, puntualmente la sua decorrenza;
Sulla base delle predette considerazioni l’Avvocatura Generale dello Stato, nel suo parere CS 13723/09 ha affermato che non vi è dubbio, infatti, che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attività di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore all’1 gennaio 2009 (più precisamente, attività in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 2009, fosse stato già approvato il progetto esecutivo, oppure il definitivo nel caso di appalto integrato), lederebbe, all’evidenza, l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara(in aderenza, peraltro, alla previsione contenuta nel regolamento di cui all’art. 92, comma 5 del Codice dei contratti pubblici) in applicazione della normativa, all’epoca esistente.
Il parere dell’Avvocatura dello Stato è in linea, peraltro, con quanto espresso dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8 maggio 2008 n. 7/SEZAUT/2009/QMIG (vedi post 12.05.2009)
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La richiesta di parere scaturisce dal contrasto interpretativo, sulla decorrenza della nuova norma, tra quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 36 del 23.12.2008 (vedi post 3.02.2009) e n. 10 del 13 febbraio 2009 e quanto, invece, espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con parere n. 40 del 24 febbraio 2009 (vedi post 14.03.2009).
L’Avvocatura ha osservato che:
- l’articolo 11 del Codice Civile - titolato “Efficacia della legge nel tempo” - prevede espressamente che la legge non dispone che per l'avvenire e che essa non ha effetto retroattivo;
- …il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce; - che nella norma in argomento non si rinviene una disposizione che espliciti la retroattività della norma medesima
- che la disposizione relativa alla riduzione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi arbitrali e delle commissioni di collaudo, derivata da un altro comma dello stesso articolo 61 (del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) che ha originato la norma in commento, esplicita, invece, puntualmente la sua decorrenza;
Sulla base delle predette considerazioni l’Avvocatura Generale dello Stato, nel suo parere CS 13723/09 ha affermato che non vi è dubbio, infatti, che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attività di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore all’1 gennaio 2009 (più precisamente, attività in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 2009, fosse stato già approvato il progetto esecutivo, oppure il definitivo nel caso di appalto integrato), lederebbe, all’evidenza, l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara(in aderenza, peraltro, alla previsione contenuta nel regolamento di cui all’art. 92, comma 5 del Codice dei contratti pubblici) in applicazione della normativa, all’epoca esistente.
Il parere dell’Avvocatura dello Stato è in linea, peraltro, con quanto espresso dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8 maggio 2008 n. 7/SEZAUT/2009/QMIG (vedi post 12.05.2009)
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