In tema di documentazione di gara il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere in riferimento al ricorso presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del TAR, con la quale era ritenuta legittima la sua esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio, per avere presentato, in luogo dei prescritti documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
sabato 26 settembre 2009
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