venerdì 29 maggio 2009

Impianti di climatizzazione – Norme UNI

Il concetto di benessere ambientale individua un rapporto di equilibrio termico tra l’uomo e l’ambiente. Il raggiungimento di questa condizione di equilibrio è determinata da diverse variabili relative all’ambiente e riconducibili ai parametri di temperatura, umidità, rumorosità e purezza dell’aria, che vanno mantenuti entro campi di tolleranza ben definiti.
I sistemi di climatizzazione, dovendo gestire queste variabili in modo tale da garantire condizioni di benessere ottimali, indipendentemente dalle condizioni esterne, sono, pertanto assoggettati a specifiche normative.
Si riassumono nel seguito le principali norme UNI, attualmente valide per gli impianti in argomento:
UNI EN 14511-1:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 1: Termini e definizioni
La norma, entrata in vigore il 10/07/2008, specifica i termini e le definizioni per la classificazione e la prestazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/aria, aria/ acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti. La norma non si applica in modo specifico alle pompe di calore per l'acqua calda sanitaria, sebbene alcune definizioni possano esservi applicate.
UNI EN 14511-2:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 2: Condizioni di prova
La norma, entrata in vigore il 10/07/2008, specifica le condizioni di prova
per la classificazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/ aria, aria/acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 14511-3:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova
La norma, in vigore dal 10/07/2008, specifica i metodi di prova per la classificazione e la prestazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/aria, aria/ acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 14511-4:2008 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 4: Requisiti
La norma, in vigore dal 10/07/2008, specifica i requisiti minimi per garantire l'idoneità dei condizionatori, delle pompe di calore e dei refrigeratori di liquido con compressore elettrico per l'impiego previsto dal fabbricante, quando sono utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 12102:2008 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti - Misurazione del rumore aereo - Determinazione del livello di potenza sonora
La norma entrata in vigore il 18/09/2008, stabilisce i requisiti per determinare con un metodo normalizzato il livello di potenza sonora emessa all'esterno da condizionatori, pompe di calore, refrigeratori di liquido con compressori elettrici, utilizzati per riscaldamento e/o raffrescamento di ambienti. Sono inclusi anche sistemi multisplit raffreddati ad acqua, descritti nella UNI EN 14511 ed i deumidificatori con compressore elettrico descritti nella norma UNI EN 810:1999. La norma tratta unicamente la misurazione del rumore aereo.
UNI EN 15218:2007 Condizionatori e refrigeratori di liquido con condensatore evaporativo e compressore elettrico per raffreddamento degli ambienti - Termini, definizioni, condizioni di prova, metodi di prova e requisiti
La norma entrata in vigore1l 10/05/2007, specifica i termini, le definizioni, le condizioni di prova, i metodi di prova ed i requisiti per valutare le prestazioni dei condizionatori d'aria e refrigeratori di liquido con compressore elettrico e condensatore evaporativo utilizzati per il raffreddamento degli ambienti. Il condensatore evaporativo è raffreddato da aria e dall'evaporazione di acqua esterna aggiuntiva. L'alimentazione di acqua esterna aggiuntiva è garantita da un apposito circuito o da un serbatoio.
UNI 11135:2004 Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore - Calcolo dell'efficienza stagionale
La norma, in vigore dal novembre 2004, fornisce un metodo per la determinazione dell'efficienza stagionale delle macchine a ciclo inverso a compressione di vapori, quali condizionatori, gruppi refrigeratori e pompe di calore ad azionamento elettrico o con motore a combustione interna.

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giovedì 28 maggio 2009

Documentazione di gara. Autorità - parere n. 53/2009

L’Autorità per la vigilanza si è recentemente espressa in merito alla legittimità di un provvedimento di esclusione disposto nei confronti di un concorrente che, nella presentazione della documentazione di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di una strada comunale, non aveva rispettato le prescrizioni formali previste dal disciplinare di gara; in particolare la Stazione appaltante aveva escluso il concorrente per aver prodotto un certificato della Camera di Commercio non in originale così come richiesto del disciplinare di gara, ma in copia con autentica notarile. In particolare, tra i documenti era espressamente richiesto a pena di esclusione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato nel periodo di pubblicazione del presente invito riportante le annotazioni relative alla situazione “Fallimentare” e “Antimafia”. Si precisa che non è ammessa in alcun caso l’autocertificazione di detto documento in quanto lo stesso è strettamente necessario ed indispensabile acquisirlo in forma originale onde procedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori sotto riserva in tempi strettissimi per rispettare i termini ripartiti dalla Regione Campania.
Dopo avere richiamato la più recente giurisprudenza sull’argomento l’Autorità, nel suo parere n. 53 del 23 aprile 2009, ha affermato che qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata al momento del bando. In riferimento, poi alla motivazione addotta dal concorrente a giustificazione del proprio operato e cioè di avere prodotto il certificato CC.I.A.A. in originale per partecipare ad un’altra procedura di gara indetta dal medesimo Comune - le cui operazioni si sarebbero svolte il giorno antecedente a quello fissato per l’espletamento delle operazioni relative alla procedura in questione- ha affermato che non è ammissibile che un documento prodotto ai fini della partecipazione ad una gara possa essere utilizzato, richiamandolo, anche per la partecipazione ad altre procedure. Leggi il resto dell'articolo..

martedì 26 maggio 2009

Impianti estinzione incendi - Norme UNI

Le norme UNI contraddistinguono tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l'unica sigla presente significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati, mentre le norme UNI EN identificano le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme ISO individuano le norme elaborate dall’International Organization for Standardization e costituiscono un riferimento applicabile in tutto il mondo.
Gli impianti di estinzione incendi, per la loro specifica rilevanza ai fini della sicurezza, sono oggetto di periodica attività di normazione da parte degli enti preposti, in riferimento sia agli aspetti progettuali e realizzativi, che di controllo e manutenzione dei vari componenti. Si ritiene pertanto utile indicare, nel seguito, le più recenti norme riguardanti i predetti impianti:

UNI EN 12845:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
La norma, entrata in vigore il 14 maggio 2009, indica i requisiti e fornisce indicazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi a sprinkler in edifici e impianti industriali
UNI 10779:2007 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
La norma, entrata in vigore nel luglio 2007, specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti e naspi antincendio.
UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili -
La norma, entrata in vigore il 14 maggio 2009 specifica i requisiti relativi al controllo ed alla manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l'efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d'emergenza di lotta contro l'incendio, in attesa dell’arrivo di mezzi più potenti. La norma si applica agli impianti di naspi antincendio ed idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall'uso dello stesso.
UNI EN 671-2:2004 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili
La norma, in vigore dal settembre 2004, specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idranti a muro con tubazioni flessibili per l'installazione negli edifici e in altre opere di costruzione, permanentemente collegati ad una alimentazione idrica, ad uso degli occupanti. La norma riporta, inoltre, le disposizioni per la marcatura CE dei prodotti.
UNI EN 671-1:2003 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide
La norma, in vigore dall’aprile 2003 specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide per l'installazione negli edifici e nelle opere di costruzione, permanentemente collegati ad una alimentazione idrica, ad uso degli occupanti. La norma riporta inoltre le disposizioni per la marcatura CE dei prodotti.


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domenica 24 maggio 2009

Offerta economicamente più vantaggiosa – Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1368/2009

Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in merito a problematiche connesse al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta. In particolare La Sezione quinta, con decisione 9 marzo 2009, n. 1368 nel richiamare una precedente decisione (n. 5194/2005) - con la quale era stata affermata l’illegittimità di quelle formule matematiche che si risolvano nella sostanziale vanificazione sul rilievo che anche lo sconto offerto deve avere nella valutazione complessiva dell’offerta economicamente più conveniente - ha osservato che l’effetto derivante dall’applicazioni di specifiche formule è stato quello di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in contrasto con quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione e che era stato fissato in 70/30.
Conclusivamente è stato quindi affermato il principio secondo il quale … deve essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l’offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti … e che tale scopo può essere conseguito attraverso il sistema della interpolazione lineare.
L’attuale quadro normativo è oggi costituito dall’articolo 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) e dall’articolo 91 + allegato B del Regolamento n. 554/1999, mentre il nuovo schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, per il quale è attualmente in corso l’iter approvativo, tratta l’argomento all’articolo 120 e all’allegato G , che riporta i criteri e le formule per l’assegnazione dei punteggi.
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venerdì 22 maggio 2009

Conversione in legge del D.L. n. 39/2009. Norme Tecniche per le Costruzioni – periodo transitorio fino al 30 giugno 2009

È stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Con riguardo alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, la nuova legge prevede che la scadenza del periodo transitorio, precedentemente fissata al 30 giugno 2010, venga anticipata al 30 giugno 2009, termine entro cui sarà possibile applicare anche la normativa tecnica precedente. A partire dal 1° luglio 2009, pertanto, diverranno pienamente operative le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
Quanto sopra è stato reso possibile grazie a un emendamento al disegno di legge n. 1534, di conversione del D.L. 39/2009, che, con il comma 1, riduce di un anno il periodo transitorio, prorogato al 30 giugno 2010 per effetto del D.L. n. 207/2008 (c.d. decreto milleproroghe) convertito nella legge n. 14/2009.
Con lo stesso emendamento (comma 2), viene resa priva di effetti la recente previsione normativa (art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 5/2009, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33) in base alla quale era già stata stabilita l’ entrata in vigore al 30 giugno 2009 delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del D.M. 14 gennaio 2008.
Per altre notizie sulle nuove norme tecniche per le costruzioni vedi gli articoli pubblicati in data
7 febbraio 2009
15 febbraio
24 febbraio
27 febbraio
2 marzo
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mercoledì 20 maggio 2009

Specifiche tecniche nelle documentazioni di gara – Autorità, parere n. 36/2009

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con parere n. 36 del 11 marzo 2009, si è espressa, in merito al divieto di indicare nelle documentazioni di gara specifiche tecniche che possano individuare univocamente un prodotto o un produttore.
Il Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006) al comma 13 dell’articolo 68 prevede, infatti, che a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. L’Autorità, ha pertanto ritenuto, in considerazione - anche - del secondo periodo del citato comma 13, che… le caratteristiche tecniche operative della documentazione di gara che contengano l’indicazione di marchi specifici e non riportino la espressione “o equivalente”, sono da ritenersi in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 e che la ratio legis sottesa alla disposizione in commento … consiste nell’evitare che la previsione di brevetti, ovvero la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata, determinino un ostacolo alla libera circolazione delle merci, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza.
In sostanza in questo recente parere l’Autorità ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nei pareri n. 51 del 10 ottobre 2007, n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008.
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martedì 19 maggio 2009

Valutazione rischi da fulminazione - D.Lgs n. 81/2008 e CEI EN 62305

L’articolo 84 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede espressamente che il datore di lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Le specifiche norme di buona tecnica sono state recentemente modificate e quelle attualmente in vigore, in alcuni casi, prevedono l’adozione di sistemi di protezione non richiesti dalle precedenti norme tecniche. Inoltre, a norma del comma 3 dell’articolo 29, la valutazione dei rischi e la redazione del correlato documento, devono essere rielaborati in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
La norma di riferimento è, infatti, costituita dalla CEI EN 62305 (CEI 81-10, in vigore dal giugno 2006); in particolare nella parte seconda "Protezione contro i fulmini. Principi generali”; viene indicata la procedura per la determinazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura o in un servizio. Dal settembre 2008, è stata introdotta la variante CEI 81-10;V1, che modificando la norma base, impone che la valutazione del rischio venga eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI EN 62305, così come recentemente modificata, individuando, quindi, le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio, a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa.
L’applicazione di una norma più restrittiva, permetterà di conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto al passato.
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sabato 16 maggio 2009

DURC - Circolare Ministero del Lavoro 1 aprile 2009 n. 10

Con circolare 1 aprile 2009 n. 10 il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha fornito specifiche informazioni in merito alle modalità di invio telematico delle autocertificazioni relative alla “ non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero al decorso dei tempi previsti per ciascun illecito dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007” tramite apposito modello disponibile sul sito www.lavoro.gov.it . A tale riguardo l’articolo 9, comma 3, del citato decreto prevede appunto che “ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
L’allegato A, riporta in corrispondenza ad ogni violazione il corrispondente periodo di non rilascio del DURC.
L’utilizzo di tale procedura è subordinata alla possibilità di avvalersi della firma digitale certificata dai soggetti di cui all’elenco CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) di cui art. 29 comma 1 del d.lgs.7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
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Sito del Ministero del lavoro – Sezione DURC

La complessità delle problematiche connesse al documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha, recentemente, indotto il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ad inserire nel suo sito istituzionale (www.lavoro.gov.it ) una apposita Sezione nella quale, è possibile consultare le norme specifiche e le circolari del Ministero nonché comunicazioni, pareri e circolari degli enti interessati al rilascio del documento (INPS, INAIL, Casse Edili) ed, inoltre, i pareri espressi dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e gli interpelli relativi a specifici quesiti posti da parte di enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e dai consigli nazionali degli ordini professionali. Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 15 maggio 2009

Ministero del Lavoro - Circolare 12 maggio 2009 n. 17. Infortuni sul lavoro - istruzioni operative

Con circolare n. 17 in data 12 maggio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni operative relative all’obbligo, previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81/2008, di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Tale obbligo, unitamente ad altri adempimenti previsti nello stesso decreto, entrarà in vigore domani 16 maggio 2009.
In tale circolare il Ministero ha preliminarmente ribadito che ... la disposizione in argomento deve essere inquadrata avuto riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale in avanzata fase di elaborazione e pertanto deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza superiore al giorno… sia un obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento da utilizzare per le comunicazioni medesime.
In considerazione, inoltre, del fatto che l’inosservanza di tale adempimento comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’ articolo 55 comma 4 lettera l) del d. lgs. 81/2001 (da 1000 a 3000 euro) la circolare precisa che … il termine per l’adempimento dell’obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del citato decreto interministeriale e che …l’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui all’articolo 53 comma 6 del” testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi la circolare fa presente che la norma di riferimento è ancora costituita dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ( Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale prevede, in particolare che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento o,nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.
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giovedì 14 maggio 2009

D.Lgs. n. 81/2008 - I nuovi adempimenti in materia di sicurezza

Tra pochi giorni e precisamente dal 16 maggio 2009 entreranno in vigore alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che erano stati differiti a tale data con l’articolo 32 del decreto- legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009)
Nello specifico si tratta di :
- comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), mentre a fini assicurativi, la trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);

- data certa del Documento di Valutazione dei Rischi (articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);

- divieto, in riferimento alla sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preassuntive (articolo 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).

- valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008; tale valutazione, in base al comma 2 del predetto articolo , può essere effettuata da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo se in possesso di adeguati titoli che attestino una formazione adeguata al tipo di rischio da esaminare. A tale riguardo, infatti, il l’articolo 32, comma 2, prevede che per lo svolgimento delle funzioni è necessario che il responsabile sia in possesso, oltre che di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
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mercoledì 13 maggio 2009

D.M. 30 aprile 2009 – compensazione dei prezzi dei materiali

In attuazione del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 convertito, con modifiche, dalla legge n. 201/2008 è stato emanato il Decreto Ministero delle Infrastrutture 30 aprile 2009 ” Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.” (GU n. 106 del 9-5-2009). L’articolo 1 del citato D.L. 162/2008 prevedeva, infatti, che per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile n. 163/2006), il Ministero delle infrastrutture avrebbe provveduto a rilevare, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. A tal fine il decreto si compone di tre allegati nei quali, con riferimento ai materiali da costruzione più significativi, sono riportati:
allegati n. 1 e 2
- i prezzi medi, per l'anno 2007
- le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo e secondo semestre dell'anno 2008,
- le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2008,rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008
allegato n. 3
- i prezzi medi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonche' le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008.

Alle compensazioni dei suddetti materiali da costruzione si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' di cui all'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 162/2008, che rimandano, sostanzialmente, all’articolo 133 comma 7 del Codice.
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martedì 12 maggio 2009

Incentivi progettazione - Corte dei Conti, parere 8 maggio 2009

Come già scritto in un precedente articolo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 40 del 24 febbraio 2009, ha reso parere sulla questione relativa all'interpretazione ed all'applicazione della disciplina relativa alla corresponsione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell’art.92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti, nel senso di ritenere che i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, debbano essere assoggettati alla previgente disciplina. Tale orientamento è stato successivamente confermato nella successiva delibera n. 50 in data 5 marzo 2009.
Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG depositata in data 8 maggio 2008 la Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie ha espresso il proprio parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti l’incentivo, a seguito delle novità normative introdotte.
Dopo avere puntualizzato che l’incentivo per la progettazione ha la finalità di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo d’amministrazione ed in secondo luogo che l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all’effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma, la Corte dei Conti ha affrontato l’argomento con riferimento alle attività iniziate prima del 1 gennaio 2009 e che proseguono oltre tale data, affermando che in tali situazioni “ la stazione appaltante, per i compensi da pagare dal 1° gennaio 2009, per la parte residua dello stanziamento utilizzabile, ossia quello al netto delle somme pagate per le attività compiute fino al 31 dicembre 2008, dovrà rimodulare la somma da ripartire e la conseguente misura del beneficio, secondo le nuove disposizioni.” e ha quindi interpretato la disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, (convertito dalla legge n.133/2008), nel senso che il quantum del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92 – comma 5 – del Codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis – aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Leggi il resto dell'articolo..

sabato 9 maggio 2009

Trattativa privata - sentenza TAR Puglia n. 173/2009

Il TAR Puglia – Seconda Sezione di Lecce si è recentemente pronunciato sull’annullamento di una delibera con la quale erano stati affidati, a trattativa privata, alcuni lotti successivi all’esecuzione di un primo lotto per la realizzazione di una fognatura. In pratica anche in presenza delle condizioni che avrebbero consentito l’affidamento dei lotti successivi all’appaltatore aggiudicatario dei lavori del primo lotto, la Stazione appaltante aveva optato per l’affidamento mediante licitazione privata.
In particolare il Tar ha evidenziato che ... costituendo la trattativa privata ipotesi del tutto eccezionale, l'amministrazione appaltante è libera di indire una gara pubblica, pur quando si verifichino in astratto presupposti per aggiudicare i lavori mediante trattativa privata, senza neanche indicare le ragioni di tale scelta, rientrando ciò nelle scelte ordinarie dell'amministrazione che l'ordinamento considera di per sè preferibili (Consiglio Stato , sez. IV, 10 giugno 2004 , n. 3721) , piuttosto, al contrario, è la scelta della P.A. di procedere a trattativa privata che và adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti specifici legali che di volta in volta la giustificano; mentre, qualora l'amministrazione si orienti per la gara pubblica, non occorreaddurre alcuna giustificazione, rientrando ciò nelle opzioni normali che l'ordinamento considera di per sé preferibili, anche quando si verifichino in astratto , i presupposti per aggiudicare l'affare mediante procedura negoziata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2002, n. 224; sez. V, 18 settembre 1998, n. 1312; sez. VI, 16 novembre 1993, n. 854).
Difatti, mentre la gara pubblica rispetta i principi di trasparenza, efficienza e buon andamento cui le PP.AA. devono uniformare il proprio agere, la trattativa privata risulta ipotesi del tutto eccezionale alla quale è possibile, e non già doveroso, ricorrere ove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge( art. 41 R.D. 23.5.1924 n. 827 ed art. 24 L. 11.2.1994 n. 109, art.46 L.R. 27/85)
Peraltro, deve ritenersi che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare determinati lavori a trattativa privata sia pure ove sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art.46 L.R. Puglia 16.5.1985 n. 27, atteso che tale norma attribuisce la facoltà, e non già l’obbligo di procedere a trattativa privata nei casi ivi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della normativa citata la quale nell’usare il termine “ si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata quando…” attribuisce alla P.A. un’ampia discrezionalità nella scelta di tale opzione , purchè ricorrano tutti i presupposti ivi indicati.
Sulla base delle precedenti considerazioni, con sentenza 31 gennaio 2009 n. 173 il Tar ha quindi respinto il ricorso presentato dalla impresa aggiudicataria del 1 lotto ribadendo la regola generale da rispettare è in sostanza quella della gara ad evidenza pubblica, in grado di il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento.
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venerdì 8 maggio 2009

Aggiornamento sul regolamento del Codice dei Contratti

A lenti passi procede il complesso iter approvativo del nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti. Infatti dopo il parere, con osservazioni, reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 19 dicembre 2008, il parere con proposte emendative reso il 22 gennaio 2009 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province nonché quello reso con osservazioni dalla Conferenza unificata Stato -Regioni in data 25 marzo 2009, si registra il recente parere del ministero dell’Economia e Finanze.
A questo punto mancarebbe ancora il parere del Ministero dell’Ambiente, che dovrebbe pervenire a breve, poi il testo deve essere trasmesso al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi entro 45 giorni. A questo punto il testo dovrà essere adeguato alle osservazioni intervenute e finalmente inoltrato al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
I tempi, quindi, non si profilano brevi e in considerazione che l’entrata in vigore è fissata dopo 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, è presumibile la concreta applicazione del regolamento non possa avvenire prima della primavera 2010
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giovedì 7 maggio 2009

Determinazione Autorità n. 6/2008 -certificato esecuzione lavori per qualificazione SOA

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente affrontato alcune problematiche relative alla dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, in considerazione della necessità, da parte delle SOA di disporre di certificati dai quali desumere gli elementi suscettibili di una utile valutazione al fine del rilascio dell' attestato di qualificazione.
Come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti di ordine speciale che i soggetti esecutori di lavori pubblici devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che deve essere documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 7.
Sull’argomento l’Autorità, con la determinazione n. 6/2002 aveva chiarito che "l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)".
Con successiva determinazione n. 29/2002 è stato affrontato il caso particolare relativo al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali era intervenuta la rescissione contrattuale, limitatamente agli importi liquidati e fatturati. Sul punto, l’Autorità aveva testualmente indicato che il problema "va inquadrato nell'ambito più generale della validità, ai fini della qualificazione dell'impresa, di una certificazione dei lavori che riporti l'indicazione di vertenze giudicate in sede arbitrale o giudiziaria" ed inoltre, considerato che il comma 6 dell’articolo 22 prevede espressamente che i lavori da valutare ai fini della qualificazione dell’impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito "... non vi è dubbio che nell'ipotesi di risoluzioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere) i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e, pertanto, è da escludersi che l'impresa possa utilizzarli ai fini della propria qualificazione …"
Recentemente l’Autorità, con determinazione del 8 ottobre 2008 n. 6, ha ulteriormente chiarito che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito"costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/ 2000, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali e richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.

Si fa presente che la materia relativa alla qualificazione delle imprese, è stata riproposta al Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori” dello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, ove è prevista, tra l’altro, l’abrogazione del d.P.R. n. 34/2000.
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martedì 5 maggio 2009

Consiglio di Stato - sentenza n. 2749/09. Accesso agli atti

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, si è recentemente pronunciato sul problema dell’accesso, da parte di un cittadino, agli atti relativi ad un lavoro in corso di esecuzione da parte del Comune dell’Aquila.
Il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo sede dell'Aquila, sez. I, con sentenza n. 937 del 22 luglio 2008 aveva accolto il ricorso, promosso dal sig..., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria aquilana, limitatamente ad un determinato tratto, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle opere.
La richiesta del ricorrente era giustificata dall’infortunio dallo stesso subìto, in occasione del sinistro occorsogli mentre percorreva in bicicletta un tratto stradale caratterizzato dalla presenza in loco di rotaie della sede tranviaria aquilana, in corso di ultimazione. In particolare il ricorrente aveva chiesto di poter visionare, con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (affidamento, ultimazione; certificato di collaudo, ecc.), il “carteggio” inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria - nella parte relativa al viale, in corrispondenza del luogo dell'incidente - al fine di estrarre copia di quando necessario all’instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune dell'Aquila.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, chiamato a pronunciarsi, a seguito di appello avverso la citata sentenza proposto dal Comune, per la riforma della sentenza del TAR, tenuto conto:
- del peculiare rilievo che l’ordinamento assegna, ai fini dell’accesso, alle esigenze di difesa, stante l’inviolabilità del relativo diritto (v. l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, secondo cui: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”;
- del fatto che la richiesta … reca, di contro, un’idonea confinazione del tema d’indagine, tale da permettere una rapida selezione del materiale dovuto;
– dei limiti legali all’accesso, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13 “ Accesso agli atti e divieti di divulgazione “ del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ha ritenuto che la sentenza impugnata merita integrale conferma e pertanto ha respinto l’appello condannando il Comune dell'Aquila alla rifusione, in favore del sig..., delle spese processuali del secondo grado del giudizio, ordinando, nel contempo, l’esecuzione della decisione da parte dell’Autorità amministrativa.
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domenica 3 maggio 2009

Consiglio di Stato – sentenza n. 2074/09. Termini di presentazione delle offerte

Con sentenza n. 2074 del 1 aprile 2009 il Consiglio di Stato - Quinta Sezione - si è espresso sul tema del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta per la partecipazione ad una gara d’appalto di lavori pubblici.
Nel caso esaminato il disciplinare di gara, relativo a “modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”, imponeva ai concorrenti la presentazione dell’offerta e delle documentazioni, a pena di esclusione:
- a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando (ore 12 del 24.4.2006);
- tramite consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 “dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio all’ufficio protocollo della stazione appaltante”.
L’impresa appellante aveva presentato l’offerta tramite consegna a mano presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante entro il termine fissato dalla lex specialis per la diversa modalità di presentazione tramite spedizione (entro le 12.00 del 24.4.2006) e dunque oltre il termine fissato per la specifica modalità prescelta (entro i tre giorni antecedenti).
La Commissione di gara aveva pertanto disposto l’esclusione dalla gara, revocandone
l’aggiudicazione provvisoria.
IL TAR CAMPANIA – SALERNO con decisione n. 1478/07 aveva respinto il ricorso proposto dall’impresa avverso l’ esclusione disposta dalla Commissione di gara.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul ricorso in appello, nel ritenere che la ragione dello sfasamento temporale tra le due diverse modalità di recapito dei plichi previste nel disciplinare di gara può razionalmente ricondursi a volere evitare che i concorrenti che hanno optato per la presentazione diretta dell’offerta fossero messi in condizioni di calcolare la media dei ribassi, essendo a conoscenza del numero di offerte pervenute per via postale o tramite corriere, ha confermato la decisione del TAR CAMPANIA, respingendo il ricorso in ragione dell’intempestività della consegna della domanda di partecipazione alla gara e della relativa documentazione presso la sede della stazione appaltante.
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