giovedì 14 maggio 2009

D.Lgs. n. 81/2008 - I nuovi adempimenti in materia di sicurezza

Tra pochi giorni e precisamente dal 16 maggio 2009 entreranno in vigore alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che erano stati differiti a tale data con l’articolo 32 del decreto- legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009)
Nello specifico si tratta di :
- comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), mentre a fini assicurativi, la trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);

- data certa del Documento di Valutazione dei Rischi (articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);

- divieto, in riferimento alla sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preassuntive (articolo 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).

- valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008; tale valutazione, in base al comma 2 del predetto articolo , può essere effettuata da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo se in possesso di adeguati titoli che attestino una formazione adeguata al tipo di rischio da esaminare. A tale riguardo, infatti, il l’articolo 32, comma 2, prevede che per lo svolgimento delle funzioni è necessario che il responsabile sia in possesso, oltre che di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

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