Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in merito a problematiche connesse al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta. In particolare La Sezione quinta, con decisione 9 marzo 2009, n. 1368 nel richiamare una precedente decisione (n. 5194/2005) - con la quale era stata affermata l’illegittimità di quelle formule matematiche che si risolvano nella sostanziale vanificazione sul rilievo che anche lo sconto offerto deve avere nella valutazione complessiva dell’offerta economicamente più conveniente - ha osservato che l’effetto derivante dall’applicazioni di specifiche formule è stato quello di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in contrasto con quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione e che era stato fissato in 70/30.
Conclusivamente è stato quindi affermato il principio secondo il quale … deve essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l’offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti … e che tale scopo può essere conseguito attraverso il sistema della interpolazione lineare.
L’attuale quadro normativo è oggi costituito dall’articolo 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) e dall’articolo 91 + allegato B del Regolamento n. 554/1999, mentre il nuovo schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, per il quale è attualmente in corso l’iter approvativo, tratta l’argomento all’articolo 120 e all’allegato G , che riporta i criteri e le formule per l’assegnazione dei punteggi.
domenica 24 maggio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento