lunedì 30 settembre 2013

Il ritorno dell'anticipazione contrattuale - legge n.98/2013

Con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è stata ripristinata lanticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici.  L’ articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, aveva previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di concedere  anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori pubblici.
 Con l’articolo 26-ter della nuova legge n.98/2013 viene,quindi reintrodotto  temporaneamente  l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge n.98/20 3)  ma solo  fino al 31/12/2014.
In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del  Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Nel particolare caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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