venerdì 25 dicembre 2009

Norme Tecniche per le Costruzioni – Circolare 11 dicembre 2009

La obbligatorieta' di applicazione, a far data dal 1°luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, aveva già indotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad emanare la circolare 5 agosto 2009 (vedi post 1.09.2009) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine agli obblighi conseguenti alla cessazione del regime transitorio (30 giugno 2009).
Al fine di fornire ulteriori elementi chiarificatori il suddetto Ministero ha emanato al circolare 11 dicembre 2009 recante "Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009.
Con specifico riferimento ai lavori pubblici la nuova circolare precisa che:
- il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva - che con riferimento alle varianti qualora siano stati affidati lavori avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
La circolare in argomento e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it
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sabato 12 dicembre 2009

DURC - Consiglio di Stato, sentenza n. 7255/2009

Il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il suo parere in merito valore da attribuire al DURC, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, richiamando preliminarmente un principio ormai consolidato, in base al quale in tema di regolarità contributiva la stazione appaltante non può far altro che prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (CdS sez.IV, 26.2.2009, n.1141, CdS sez. V, 25.8.2008, n. 4035). Ciò discende, oltre che dal valore certificativo dell’atto, dalla stessa ratio della normativa (art. 2 d.l. 25.9.2002, convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266 e 86 , c. 10 d.lgs. 10.9.2003, n. 276) che ha demandato agli istituti di previdenza la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara, senza che all’amministrazione aggiudicatrice residui alcun margine di apprezzamento.
Sulla base delle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella recente sentenza n. 7255 del 19 novembre 2009, ha affermato che, per stabilire la sussistenza del requisito partecipativo in capo all’interessato, occorre avere riguardo al momento della richiesta di partecipazione alle procedure di affidamento e che risulta irrilevante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo mediante il pagamento dei contributi evasi e delle relative sanzioni in un momento successivo, sebbene precedente all’aggiudicazione provvisoria.

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domenica 6 dicembre 2009

Nuove soglie dei contratti pubblici- Modifiche agli articoli 28 e 125 del Codice dei contratti

La Commissione delle Comunità europee ha emanato, in data 30 novembre 2009, il nuovo regolamento (n. 1177/2009) che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Con il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010, vengono rideterminate (al ribasso) le nuove soglie che, pertanto, andranno a modificare gli articoli 28 e 215 del Codice dei contratti (D. lgs n. 163/2006) nel seguente modo:

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.


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sabato 5 dicembre 2009

Competenze professionali tecnici diplomati- Cassazione, sentenza n. 19292/2009 e C.N.I. circolare n. 277/2009

La Cassazione si è recentemente pronunciata sulle competenze professionali dei tecnici diplomati ( geometri e periti edili). Con sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 la Corte di Cassazione ha ribadito il limite delle loro competenze, che non prevedono le attività di progettazione, direzione e vigilanza di opere caratterizzate dall’impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti rurali. Nella stessa sentenza viene inoltre affermato che "... Le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche relativamente alla redazione dei progetti di massima, ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima , redatto da tecnico non abilitato. L'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori, di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario non può valere a sanare ex post la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto.”
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 277 del 4 novembre 2009 ha, poi, evidenziato il fatto che la Corte di Cassazione nella sentenza sopracitata ha, sostanzialmente, ribadito che la progettazione è una prestazione unitaria ed in particolare che la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) e pertanto, deve essere richiesto un omogeneo livello di competenze professionali.
La circolare in argomento, inoltre, con riferimento ai rapporti di subordinazione dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore, fa rilevare che, nel caso in cui la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, non è possibile demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la responsabità dell'attività di progettazione svolta.

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martedì 1 dicembre 2009

Incentivo progettazione - ritorno al passato

Qualcosa si muova intorno al controverso problema dell'incentivo alla progettazione di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006.
Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinato nella misura massima del 2% è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La novità consiste in un emendamento al disegno di legge - delega in materia di lavoro (che avrebbe già ottenuto il via libera al Senato), collegato alla finanziaria in corso di discussione; detto emendamento prevederebbe il ripristino dell'incentivo alla originaria percentuale del 2% da destinare per intero al personale individuato al citato articolo 92 comma 5 del Codice.
Speriamo bene
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