domenica 6 dicembre 2009

Nuove soglie dei contratti pubblici- Modifiche agli articoli 28 e 125 del Codice dei contratti

La Commissione delle Comunità europee ha emanato, in data 30 novembre 2009, il nuovo regolamento (n. 1177/2009) che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Con il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010, vengono rideterminate (al ribasso) le nuove soglie che, pertanto, andranno a modificare gli articoli 28 e 215 del Codice dei contratti (D. lgs n. 163/2006) nel seguente modo:

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.


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