venerdì 27 marzo 2009

Unicità del ruolo di direttore dei lavori

L’articolo 123 del regolamento n. 554/1999 stabilisce che, prima della gara, le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti. Tale impostazione viene riproposta all’articolo 147 del nuovo regolamento del Codice, attualmente in fase di approvazione ( vedi post del 30 gennaio 2009).
Nonostante ciò, in palese contraddizione con le vigenti norme, non di rado si verifica che per uno stesso intervento vengano nominati due o più direttori dei lavori, ciascuno con riferimento a diverse tipologie di lavori (opere edili, impianti o altro).
A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, già nella deliberazione n. 55 del 25 maggio 2005, ha espresso parere che contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.
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mercoledì 25 marzo 2009

Vetri per edilizia trattati termicamente e chimicamente

A completamento dell'argomento già trattato nei precedenti articoli del 10/02/09, 19/02/09 e 22/03/09 si indicano nel seguito le norme UNI relative alle seguenti tipologie di vetri utilizzati in edilizia :
Vetri trattati termicamente
- UNI EN 1863-1:2002 Titolo : Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente. La norma specifica le tolleranze, la planarità, la lavorazione dei bordi, le caratteristiche di frammentazione e fisiche, meccaniche del vetro silicato sodo-calcico monolitico piano indurito termicamente per utilizzo in edilizia;
- UNI EN 1863-2:2005 La norma tratta la valutazione della conformità e il controllo della produzione in fabbrica del vetro piano di silicato sodo-calcico indurito termicamente per edilizia;
- UNI EN 12150-1:2001 Titolo : Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. La norma specifica le caratteristiche relative alle tolleranze, alla planarità, alla lavorazione dei bordi, alla frammentazione e agli aspetti fisici e meccanici di vetri piani monolitici di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente, per uso in edilizia;
- UNI EN 12150-2:2005 La norma tratta la valutazione della conformità e il controllo della produzione in fabbrica di vetro piano di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente per edilizia.
Vetri trattati chimicamente
- UNI EN 12337-1:2001 Titolo : Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente. La norma specifica le caratteristiche relative alle tolleranze, alla planarità, alla lavorazione dei bordi, alla frammentazione e agli aspetti fisici e meccanici di vetri piani di silicato sodo-calcico indurito chimicamente, per uso in edilizia;
- UNI EN 12337-2:2005 La norma fornisce i criteri per la valutazione di conformità e il controllo di produzione in fabbrica del vetro piano di silicato sodo-calcico indurito chimicamente per impiego in edifici.
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lunedì 23 marzo 2009

Arbitrato negli appalti pubblici – nuovo differimento

Con la legge 27 febbraio 2009 n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (G.U. n. 49 del 28.02.09) il termine per l'applicazione delle disposizioni relative all’abolizione dell'arbitrato negli appalti pubblici, già prorogato – in base alla legge 22 dicembre 2008 n. 201 - al 31 marzo 2009, è stato ulteriormente differito al 31.12.2009.
Con lo stesso decreto è stato, inoltre, modificato l'articolo 241 del Codice dei Contratti inserendo al comma 12 :
- il dimezzamento dei compensi minimi e massimi previsti dalla tariffa allegata al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale”
- il divieto degli incrementi dei compensi massimi legati a particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

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domenica 22 marzo 2009

Vetri per edilizia stratificati

In prosecuzione al post del 10.02.09 e al post del 19.02.09 si indicano nel seguito i riferimenti delle norme UNI, in atto vigenti, per altre tipologie di vetri utilizzati in edilizia e precisamente per i vetri stratificati e per i vetri stratificati di sicurezza:
- UNI EN ISO 12543 -1:2000 La norma definisce i termini e descrive le parti componenti del vetro stratificato e del vetro stratificato di sicurezza per utilizzo in edilizia.
- UNI EN ISO 12543 - 3:2000 La norma specifica i requisiti prestazionali del vetro stratificato come definito nella UNI EN ISO 12543-1;
- UNI EN ISO 12543 - 2:2006 La norma specifica i requisiti prestazionali del vetro stratificato di sicurezza come definito nella UNI EN ISO 12543-1;
- UNI EN ISO 12543- 4:2000 La norma specifica i metodi di prova per determinare la resistenza ad alta temperatura, umidità e irraggiamento del vetro stratificato e del vetro stratificato di sicurezza per uso in edilizia;
- UNI EN ISO 12543 - 5:2000 La norma specifica le dimensioni, gli scostamenti limite e le finiture dei bordi del vetro stratificato e del vetro stratificato di sicurezza per l'uso in edilizia. Non si applica a lastre con superficie minore di 0,05 mq;
- UNI EN ISO 12543 - 6:2000 La norma specifica i difetti che si possono riscontrare sulle misure fisse e i metodi di valutazione riguardanti l'aspetto quando si guarda attraverso il vetro. Un'attenzione particolare viene posta sui criteri di accettabilità nell'area di visione. Questi criteri si applicano ai prodotti al momento della fornitura. Leggi il resto dell'articolo..

martedì 17 marzo 2009

il collaudo statico -determinazione Autorità di vigilanza n. 2/2009

Il collaudo statico è stato, da sempre, considerato un accertamento altamente specialistico, i requisiti richiesti al collaudatore statico sono stati ben definiti dalle legge 5.11.1971 n.1086 e le connesse responsabilità civili e penali, conseguenti a tale attività, sono note a tutti.
Quello a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo sembra essere una sorta di accanimento senza precedenti, nei confronti dei funzionari pubblici, da parte dell'Autorità di vigilanza, che con l'ultima determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 ha così espresso il suo parere:
- il collaudo (generale) costituisce compito d'istituto e la relativa prestazione si risolve in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e pertanto è difficile sottrarsi all'incarico;
- il collaudo statico si configura come attività di verifica tecnica ricompresa fra gli accertamenti oggetto del collaudo, anche se specificatamente disciplinato sia dalla legge n. 1086/1971 che dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981;
- il compenso per il collaudo è quello previsto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice (oggi ridotto allo 0,5%); per la relativa quantificazione si rimanda al post del 5 marzo scorso.
Il tutto nella più totale indifferenza degli Ordini professionali, evidentemente troppo impegnati a tutelare gli interessi dei liberi professionisti! Leggi il resto dell'articolo..

sabato 14 marzo 2009

incentivo progettazione - Corte dei Conti 24 febbraio 2009

In tema di decorrenza riferita agli incentivi per la progettazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita circolare (n. 36 del 23.12.2008) ha ritenuto di dovere applicare la nuova aliquota dello 0,5% a tutti i compensi a quella data ancora non erogati, anche se riferiti ad attività pregresse.
In palese contraddizione con tale orientamento, in data 24 febbraio 2009 La Corte dei Conti - Sezione controllo Lombardia, a seguito di richiesta di parere di un Comune della provincia di Bergamo, ha emesso la deliberazione n.40/pareri/2009 con la quale ha conclusivamente ritenuto che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina.

http://www.unitel.it/attachments/1241_delibera_cdclomb_progettazioni.pdf
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venerdì 13 marzo 2009

il collaudatore dipendente della P.A.

Torno sull'argomento del collaudo per commentare, ancora una volta, la recente determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 2 del 25 febbraio 2009.

E' ormai chiaro che la particolare condizione di dipendente pubblico preclude la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di incarichi di collaudo da parte delle stazioni appaltanti per i seguenti motivi:
- i soggetti affidatari dei servizi attinenti l‘architettura e l’ingegneria e quindi anche dei collaudi possono essere solo quelli indicati all’articolo 90 comma 1 lett d. ) e) f) f-bis), g e h, cioè soggetti liberi o associati che svolgono attività libero professionale;
- vige il regime di incompatibilità allo svolgimento della libera professione sancito dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.
In teoria esisterebbe la remota possibilità di partecipare per un incarico professionale solo se si rientra in una delle categorie previste dall'articolo 53 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e cioè :
- dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%;
- docenti universitari a tempo definito;
- altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da speciali
disposizioni, lo svolgimento di attività libero professionali ( es. docenti
scuola )

a patto, comunque, che l'incarico provenga da amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, come previsto dall'art. 90 comma 4 del Codice dei contratti.
Tutti gli altri pubblici dipendenti (ingegneri, architetti etc.) possono consolarsi (!) con l'incentivo dello 0,5%, come indicato in un precedente post del 5 marzo '09.
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martedì 10 marzo 2009

Il collaudo esterno - determinazione Autorità n. 2/2009

Il Codice dei contratti ha profondamente innovato la materia riguardante gli affidamenti degli incarichi di collaudo, prevedendo il preventivo e rigoroso accertamento, da parte della stazione appaltante, della possibilità di reperire, nell’ambito del proprio personale, professionalità idonee alla prestazione richiesta.
L’articolo 120, comma 2 bis del Codice prevede, inoltre, che tale accertamento debba essere esteso anche a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici (anch’essi remunerati con le stesse modalità riservate ai dipendenti della stazione appaltante).
Inoltre, dalle considerazioni espresse dall’Autorità di vigilanza, nella sua recente determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, si desume che il ricorso a professionalità esterne all’amministrazione riveste, ormai, carattere di eccezionalità.
L’affidamento deve avvenire secondo le procedure e modalità stabilite dall’articolo 91 del Codice dei contratti e precisamente:
- per incarichi di importo inferiore a 100.000 euro: il responsabile del procedimento individua l’affidatario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa selezione di almeno cinque soggetti idonei e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 che prevede la scelta dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando;
-per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro : l’Autorità, nella citata determinazione, ha ritenuto che la stazione appaltante possa prevedere l’affidamento in economia dei servizi tecnici e pertanto, come previsto dall’articolo 125 comma 11 del Codice, possa essere consentito l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento.
- per incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro: si applicano le disposizioni di cui alla parte II, Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria (artt. 28-120 ) e Titolo II- Contratti sotto soglia comunitaria (121—125) del Codice.
A parte ogni considerazione sulla difficoltà, per la stazione appaltante, di adottare criteri oggettivi in merito a principi di:
- di rotazione e trasparenza, (nel caso di personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici)
- non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, (nel caso di affidamento all’esterno)
si ritiene di estrema complessità, per la stazione appaltante, dovere effettuare una ricognizione estesa a tutte le amministrazioni aggiudicatici, prima di potere fare ricorso a professionalità esterne.
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venerdì 6 marzo 2009

Incentivi progettazione - novità

La riduzione dell’incentivo per il personale interno alla P.A. continua a far discutere. A seguito di apposita richiesta inoltrata da un Comune della provincia di Oristano la Corte dei Conti ha formulato un parere in merito alla problematica degli incentivi di cui all’art. 92 del Codice, che rimette in discussione la riduzione generalizzata dell’incentivo dal 2% allo 0,5%.
L’art. 4 comma 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 prevede, infatti, che le Regioni a statuto speciale adeguino la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti.
L’art. 3 dello Statuto sardo attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva, tra le altre, nella materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. In attuazione di tale prerogativa la Regione Sardegna ha adottato, dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti D.Lgs n. 163/2006, la legge regionale il cui art. 12 comma I, nel riprodurre sostanzialmente l’art. 92 comma 5 del citato Codice, ha stabilito la misura dell’incentivo in una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base della gara.
La Sezione di controllo (Regione Sardegna) della Corte dei Conti ha espresso, con Deliberazione n. 4/2009/PAR del 30 gennaio 2009, il proprio parere secondo il quale la percentuale maggiore stabilita a livello regionale (2%) può sopravvivere alle previsioni statali (0,5%) per il fatto che:
- la riduzione allo 0,5% introdotta con decorrenza 1.1.2009 dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 non si estende alla Regione Sardegna, trattandosi di materia rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione e dalla stessa esercitata;
- l’art. 12 comma I della L.R. n. 5/2007, nel fissare la misura massima degli incentivi per la progettazione, non supera i limiti di cui al I comma dell’art. 3 dello Statuto.
Alla luce di tale parere si profila, quindi, la possibilità - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - di ripristinare l’incentivo in argomento nella originaria e più equa misura del 2%.
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giovedì 5 marzo 2009

Collaudo - determinazione Autorità n. 2/2009

L’affidamento degli incarichi di collaudo è stato, recentemente, oggetto di un articolato parere, formulato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009.
Nella determinazione citata viene esaminata la particolare natura del collaudo nell’ambito del processo realizzativo dell’opera pubblica, alla luce della evoluzione normativa in atto e degli orientamenti assunti in ambito comunitario.
Nel riaffermare il principio, peraltro già stabilito dal regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e riaffermato dall’articolo 120 comma 2-bis del Codice, secondo il quale il collaudo va conferito in via prioritaria a personale interno alla stazione appaltante, in quanto attività propria della Stazione appaltante, la determinazione illustra i criteri in base ai quali effettuare la scelta del collaudatore e che essenzialmente sono riconducibili a:
- rispondenza dell’incarico ad accertate specifiche competenze professionali;
- opportunità del conferimento dell’incarico, in riferimento al carico di lavoro;
- rotazione degli incarichi.
Viene inoltre puntualizzato che il collaudo deve comprendere tutte le verifiche previste dalle leggi di settore e pertanto, con riferimento al collaudo statico, quest’ultimo deve essere svolto dallo stesso soggetto incaricato.
Per quanto riguarda il compenso, essendo il collaudo ricompreso fra le attività per le quali, in base all’articolo 92 del Codice, è stabilito un incentivo, si deve fare riferimento alla aliquota, come ridotta in base al D.L. n. 185/2008 convertito con legge n. 2 /2009, – dello 0,5 % dell’importo posto a base di gara.
Pertanto, posto che il regolamento per la ripartizione dell’incentivo (decreto Ministero delle infrastrutture 17 marzo 2008 n. 84) ha stabilito, per il personale incaricato delle operazioni di collaudo una percentuale variabile tra il 5% e il 10% (da individuare in fase di accordo decentrato) si può fare un semplice calcolo.
- Importo lavori a base d'asta : € 1.000.000
- Aliquota stabilita in sede di accordo decentrato: 7%
Compenso lordo : 1.000.000 x 0,5% x 7%.= € 350,00
Non male per un collaudo di tale importo, ..... comprensivo di eventuale collaudo statico, tenuto conto del lavoro da fare e delle connesse responsabilità civili e penali che si assumono!!!!
Che ne pensate?
In un prossimo post faremo il punto sugli incarichi di collaudo conferiti a personale esterno alla Stazione appaltante.
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mercoledì 4 marzo 2009

Certificati di pagamento – nuovo tasso di mora

Come previsto dall’articolo 133 del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs n. 163/2006, e dagli articoli 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, comporta il riconoscimento, a favore dell’esecutore dei lavori, degli interessi legali e moratori.
Con D.M. 12 dicembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007) l’interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata fissato nella misura del 3% mentre, con riferimento agli interessi moratori, il recente Decreto 19 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (G.U. 2 marzo 2009 n. 50) ha fissato la misura del tasso di interesse di mora, da applicare ai sensi dell’articolo 30 - per il periodo dal 1/01/2008 al 31/12/2008 - al 6,83%, a fronte del 5,95% determinato per il precedente anno 2007 .
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lunedì 2 marzo 2009

Norme tecniche per le costruzioni – regime transitorio fino al 30 giugno 2010

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 della legge 27 febbraio 2008 n. 14, il regime transitorio per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è stato ufficialmente differito al 30 giugno 2010.
Durante tale periodo, in alternativa alle predette norme, potranno essere applicati, oltre al precedente D.M. 14 settembre 2005, i seguenti decreti del Ministero dei Lavori Pubblici:
- Decreto 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- Decreto 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- Decreto 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
- Decreto 4 maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali
- Decreto 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche
-Decreto 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
- Decreto 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
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domenica 1 marzo 2009

DURC - chiarimenti Ministero del Lavoro

Le problematiche connesse al DURC continuano a rendere necessarie richieste di chiarimenti da parte di tutti quei soggetti che operano secondo il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs n. 163/2006.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, tramite la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è recentemente intervenuto sull’argomento, fornendo i seguenti chiarimenti:
- con interpello n. 10 del 20.02.2009 è stato affermato che il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di procedure di acquisti in economia o di modesta entità; il chiarimento scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 125 e 38 del Codice e dalla considerazione che …l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice) relativi alla materia previdenziale…. e che il Durc ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e della procedura di selezione adottata.
- con interpello n. 15 del 20.02.2009, si è sostanzialmente preso atto della necessità di dovere derogare al principio generale in base al quale il DURC attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile, per una medesima impresa, essere considerata regolare o meno a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione.
Pertanto, al fine di evitare che le aziende non possano ottenere il pagamento degli stati di avanzamento, a causa di irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici che operano in cantieri diversi o per altre opere, è stato previsto che l’Inps, previa attivazione di apposita procedura di accertamento da parte del suo personale ispettivo, possa rilasciare la attestazione di regolarità contributiva con riferimento a singoli cantieri e non all’impresa nel suo complesso.
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