Il Codice dei contratti ha profondamente innovato la materia riguardante gli affidamenti degli incarichi di collaudo, prevedendo il preventivo e rigoroso accertamento, da parte della stazione appaltante, della possibilità di reperire, nell’ambito del proprio personale, professionalità idonee alla prestazione richiesta.
L’articolo 120, comma 2 bis del Codice prevede, inoltre, che tale accertamento debba essere esteso anche a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici (anch’essi remunerati con le stesse modalità riservate ai dipendenti della stazione appaltante).
Inoltre, dalle considerazioni espresse dall’Autorità di vigilanza, nella sua recente determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, si desume che il ricorso a professionalità esterne all’amministrazione riveste, ormai, carattere di eccezionalità.
L’affidamento deve avvenire secondo le procedure e modalità stabilite dall’articolo 91 del Codice dei contratti e precisamente:
- per incarichi di importo inferiore a 100.000 euro: il responsabile del procedimento individua l’affidatario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa selezione di almeno cinque soggetti idonei e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 che prevede la scelta dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando;
-per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro : l’Autorità, nella citata determinazione, ha ritenuto che la stazione appaltante possa prevedere l’affidamento in economia dei servizi tecnici e pertanto, come previsto dall’articolo 125 comma 11 del Codice, possa essere consentito l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento.
- per incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro: si applicano le disposizioni di cui alla parte II, Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria (artt. 28-120 ) e Titolo II- Contratti sotto soglia comunitaria (121—125) del Codice.
A parte ogni considerazione sulla difficoltà, per la stazione appaltante, di adottare criteri oggettivi in merito a principi di:
- di rotazione e trasparenza, (nel caso di personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici)
- non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, (nel caso di affidamento all’esterno)
si ritiene di estrema complessità, per la stazione appaltante, dovere effettuare una ricognizione estesa a tutte le amministrazioni aggiudicatici, prima di potere fare ricorso a professionalità esterne.
martedì 10 marzo 2009
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