Le problematiche connesse al DURC continuano a rendere necessarie richieste di chiarimenti da parte di tutti quei soggetti che operano secondo il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs n. 163/2006.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, tramite la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è recentemente intervenuto sull’argomento, fornendo i seguenti chiarimenti:
- con interpello n. 10 del 20.02.2009 è stato affermato che il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di procedure di acquisti in economia o di modesta entità; il chiarimento scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 125 e 38 del Codice e dalla considerazione che …l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice) relativi alla materia previdenziale…. e che il Durc ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e della procedura di selezione adottata.
- con interpello n. 15 del 20.02.2009, si è sostanzialmente preso atto della necessità di dovere derogare al principio generale in base al quale il DURC attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile, per una medesima impresa, essere considerata regolare o meno a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione.
Pertanto, al fine di evitare che le aziende non possano ottenere il pagamento degli stati di avanzamento, a causa di irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici che operano in cantieri diversi o per altre opere, è stato previsto che l’Inps, previa attivazione di apposita procedura di accertamento da parte del suo personale ispettivo, possa rilasciare la attestazione di regolarità contributiva con riferimento a singoli cantieri e non all’impresa nel suo complesso.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, tramite la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è recentemente intervenuto sull’argomento, fornendo i seguenti chiarimenti:
- con interpello n. 10 del 20.02.2009 è stato affermato che il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di procedure di acquisti in economia o di modesta entità; il chiarimento scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 125 e 38 del Codice e dalla considerazione che …l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice) relativi alla materia previdenziale…. e che il Durc ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e della procedura di selezione adottata.
- con interpello n. 15 del 20.02.2009, si è sostanzialmente preso atto della necessità di dovere derogare al principio generale in base al quale il DURC attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile, per una medesima impresa, essere considerata regolare o meno a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione.
Pertanto, al fine di evitare che le aziende non possano ottenere il pagamento degli stati di avanzamento, a causa di irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici che operano in cantieri diversi o per altre opere, è stato previsto che l’Inps, previa attivazione di apposita procedura di accertamento da parte del suo personale ispettivo, possa rilasciare la attestazione di regolarità contributiva con riferimento a singoli cantieri e non all’impresa nel suo complesso.
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