Il collaudo statico è stato, da sempre, considerato un accertamento altamente specialistico, i requisiti richiesti al collaudatore statico sono stati ben definiti dalle legge 5.11.1971 n.1086 e le connesse responsabilità civili e penali, conseguenti a tale attività, sono note a tutti.
Quello a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo sembra essere una sorta di accanimento senza precedenti, nei confronti dei funzionari pubblici, da parte dell'Autorità di vigilanza, che con l'ultima determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 ha così espresso il suo parere:
- il collaudo (generale) costituisce compito d'istituto e la relativa prestazione si risolve in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e pertanto è difficile sottrarsi all'incarico;
- il collaudo statico si configura come attività di verifica tecnica ricompresa fra gli accertamenti oggetto del collaudo, anche se specificatamente disciplinato sia dalla legge n. 1086/1971 che dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981;
- il compenso per il collaudo è quello previsto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice (oggi ridotto allo 0,5%); per la relativa quantificazione si rimanda al post del 5 marzo scorso.
Quello a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo sembra essere una sorta di accanimento senza precedenti, nei confronti dei funzionari pubblici, da parte dell'Autorità di vigilanza, che con l'ultima determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 ha così espresso il suo parere:
- il collaudo (generale) costituisce compito d'istituto e la relativa prestazione si risolve in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e pertanto è difficile sottrarsi all'incarico;
- il collaudo statico si configura come attività di verifica tecnica ricompresa fra gli accertamenti oggetto del collaudo, anche se specificatamente disciplinato sia dalla legge n. 1086/1971 che dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981;
- il compenso per il collaudo è quello previsto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice (oggi ridotto allo 0,5%); per la relativa quantificazione si rimanda al post del 5 marzo scorso.
Il tutto nella più totale indifferenza degli Ordini professionali, evidentemente troppo impegnati a tutelare gli interessi dei liberi professionisti!
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