Come previsto dall’articolo 133 del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs n. 163/2006, e dagli articoli 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, comporta il riconoscimento, a favore dell’esecutore dei lavori, degli interessi legali e moratori.
Con D.M. 12 dicembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007) l’interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata fissato nella misura del 3% mentre, con riferimento agli interessi moratori, il recente Decreto 19 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (G.U. 2 marzo 2009 n. 50) ha fissato la misura del tasso di interesse di mora, da applicare ai sensi dell’articolo 30 - per il periodo dal 1/01/2008 al 31/12/2008 - al 6,83%, a fronte del 5,95% determinato per il precedente anno 2007 .
Con D.M. 12 dicembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007) l’interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata fissato nella misura del 3% mentre, con riferimento agli interessi moratori, il recente Decreto 19 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (G.U. 2 marzo 2009 n. 50) ha fissato la misura del tasso di interesse di mora, da applicare ai sensi dell’articolo 30 - per il periodo dal 1/01/2008 al 31/12/2008 - al 6,83%, a fronte del 5,95% determinato per il precedente anno 2007 .
Nessun commento:
Posta un commento