lunedì 22 febbraio 2010

Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare – Autorità, determinazione n. 1/2010

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 per offrire agli operatori del mercato indicazioni per una corretta interpretazione sulla normativa che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.
Con questo provvedimento l’Autorità affronta le problematiche connesse alle cause di esclusione dalle gare di cui all’ articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, in considerazione delle modifiche legislative apportate - in ultimo dal decreto - legge. n. 135/2009 - e delle incertezze interpretative che ne derivano.
Per ciascuna fattispecie elencate all’articolo 38 comma 1 lettere da a) a m-quater) l’Autorità fornisce utili indicazioni con l’intento di “garantire la migliore qualità delle imprese concorrenti, ed evitare che le cause di esclusione portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.”
In particolare viene affrontata la problematica connessa alla “ falsa dichiarazione in gara” di cui alla lettera h) e cioè l’esclusione per i soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti e la connessa sanzione interdittiva di un anno. In questi casi l’Autorità, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall’annotazione sul casellario informatico, ha previsto un contraddittorio preventivo all’annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento.
La documentazione relativa alla determinazione in argomento è consultabile sul sito www.avcp.it.

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domenica 14 febbraio 2010

copertura assicurativa del pubblico dipendente- Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2009

Un Comune dell'Emilia Romagna ha inoltrato alla Corte dei Conti richiesta di parere in ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che dispone la nullità dei contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla responsabilità contabile.
In particolare veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valida anche
per quelle polizze che includono nella copertura assicurativa i responsabili di settore ed i dipendenti degli enti pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
La norma della quale viene chiesta l’interpretazione disponeva, infatti, la nullità dei contratti di assicurazione con la quale gli Enti Pubblici assicuravano i propri amministratori per i rischi derivanti dalla loro carica e relative anche a responsabilità contabile, con l’effetto che le vecchie polizze hanno cessato di avere efficacia dal 30.06.2008.
La Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna con Deliberazione n. 3/2009/PAR nel richiamare la sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Umbria il 10.12.2002, ha ritenuto che il divieto contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008 va esteso a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche amministrazioni a favore di pubblici dipendenti a copertura delle conseguenze derivante da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.
In sintesi oggi la responsabilità amministrativa e contabile “ per colpa grave” rimane, quindi, a carico del pubblico dipendente.
Ma il Codice (art.90 comma 5 e articolo 92 comma 7bis) e il vigente regolamento n. 554/1999 ( e anche
l'art. 270 dello schema di nuovo regolament, in corso di approvazione) non dispongono diversamente ????
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mercoledì 10 febbraio 2010

Annullamento procedura di gara - Autorità, parere n. 65/2009

L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni da assumere da parte di una Stazione appaltante che, nell’ambito di una procedura di gara per l’appalto di lavori, aveva erroneamente indicato nel bando la categoria necessaria per la partecipazione alla gara e successivamente proceduto alla aggiudicazione provvisoria.
A seguito di contestazione da parte dell’impresa che sarebbe risultata aggiudicataria se la procedura fosse stata correttamente svolta, la Stazione appaltante ha presentato istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Autorità, nel suo Parere n. 65 del 20/05/2009 ha preliminarmente richiamato la determinazione n. 17 del 10 luglio 2002 nella quale era stato precisato che in caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, l’amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l’obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Con riferimento, poi, al caso specifico ha ritenuto che il bando di gara predisposto dalla Stazione appaltante non era conforme alla normativa in materia di contratti pubblici e che, pertanto, la stessa era tenuta a valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, contemperando, da una parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, che per quanto rappresentato a questa Autorità non sembrano ostativi all’eventuale emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall’altra, il puntuale rispetto della concorrenza tra le imprese nonché la garanzia della par condicio degli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara. Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 4 febbraio 2010

Infissi esterni – Obbligo marcatura CE

A far data dal 1° febbraio 2010 è obbligatoria la marcatura CE per le finestre e porte contemplate dalla Norma UNI EN 14351 - Parte 1 - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo - in vigore dal luglio 2006. La norma specifica le caratteristiche prestazionali di detti infissi e la marcatura CE deve, quindi, attestare che il prodotto risponde a specifici requisiti e fornisce determinate prestazioni, di cui il produttore si assume la responsabilità.
I requisiti cui si fa riferimento sono quelli relativi alla:
- permeabilità all'aria
- tenuta all'acqua
- caratterizzazione della trasmittanza termica
- resistenza al carico del vento
- capacità portante dei dispositivi di sicurezza
- caratterizzazione delle prestazioni acustiche
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