L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni da assumere da parte di una Stazione appaltante che, nell’ambito di una procedura di gara per l’appalto di lavori, aveva erroneamente indicato nel bando la categoria necessaria per la partecipazione alla gara e successivamente proceduto alla aggiudicazione provvisoria.
A seguito di contestazione da parte dell’impresa che sarebbe risultata aggiudicataria se la procedura fosse stata correttamente svolta, la Stazione appaltante ha presentato istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Autorità, nel suo Parere n. 65 del 20/05/2009 ha preliminarmente richiamato la determinazione n. 17 del 10 luglio 2002 nella quale era stato precisato che in caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, l’amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l’obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Con riferimento, poi, al caso specifico ha ritenuto che il bando di gara predisposto dalla Stazione appaltante non era conforme alla normativa in materia di contratti pubblici e che, pertanto, la stessa era tenuta a valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, contemperando, da una parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, che per quanto rappresentato a questa Autorità non sembrano ostativi all’eventuale emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall’altra, il puntuale rispetto della concorrenza tra le imprese nonché la garanzia della par condicio degli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara.
mercoledì 10 febbraio 2010
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