Un Comune dell'Emilia Romagna ha inoltrato alla Corte dei Conti richiesta di parere in ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che dispone la nullità dei contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla responsabilità contabile.
In particolare veniva chiesto se la disciplina dettata dalla norma in questione fosse valida anche
per quelle polizze che includono nella copertura assicurativa i responsabili di settore ed i dipendenti degli enti pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
La norma della quale viene chiesta l’interpretazione disponeva, infatti, la nullità dei contratti di assicurazione con la quale gli Enti Pubblici assicuravano i propri amministratori per i rischi derivanti dalla loro carica e relative anche a responsabilità contabile, con l’effetto che le vecchie polizze hanno cessato di avere efficacia dal 30.06.2008.
La Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – Romagna con Deliberazione n. 3/2009/PAR nel richiamare la sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Umbria il 10.12.2002, ha ritenuto che il divieto contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008 va esteso a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche amministrazioni a favore di pubblici dipendenti a copertura delle conseguenze derivante da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.
In sintesi oggi la responsabilità amministrativa e contabile “ per colpa grave” rimane, quindi, a carico del pubblico dipendente.
Ma il Codice (art.90 comma 5 e articolo 92 comma 7bis) e il vigente regolamento n. 554/1999 ( e anche l'art. 270 dello schema di nuovo regolament, in corso di approvazione) non dispongono diversamente ????
domenica 14 febbraio 2010
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