sabato 31 gennaio 2009

La farsa degli incentivi per la progettazione interna nella P.A.

Il Codice dei contratti D.lgs. n. 163/2006, fin dalla sua prima stesura, aveva previsto, in analogia con l’articolo 18 della legge n. 109/1994, che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, venisse ripartita ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Allo stato attuale la situazione, in sintesi, è la seguente:
Con legge 6 agosto 2008 n. 133 (art. 61 comma 8) è stato stabilito che la percentuale del 2% venisse ripartita nella misura dello 0,5 % a favore delle strutture interne alla P.A. e dell'1,5% a favore dello Stato. Successivamente la legge 22.12.2008 n. 201, prevedendo l’abrogazione del citato articolo 8 dell’art. 61, ha ristabilito che la percentuale del 2%, prevista dal Codice, venisse interamente destinata ai tecnici della P.A.
Infine, per effetto della legge di conversione del D.L. 29.11.2008. n. 185 ( L. 28 gennaio 2009 n. 2 - G.U. n. 22 del 28.01.2009 S.O. n.14) la percentuale prevista dall’articolo 92 del Codice e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui all’articolo 17 della legge n. 133/2008.
Un fulgido esempio di coerenza legislativa!! Che ne pensate?
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venerdì 30 gennaio 2009

il punto sul nuovo regolamento del Codice dei contratti

Il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), che ha sostituito la legge n. 109/1994, dopo avere subito numerose modifiche ed integrazioni sembra avere trovato il suo assetto definitivo con l’emanazione del 3° decreto correttivo (D.Lgs. 11.09.2008 n.152). Non altrettanto può dirsi del regolamento di esecuzione ed attuazione che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/1999.
In atto, infatti, lo schema di Regolamento, dopo i pareri favorevoli espressi con osservazioni sia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (19 dicembre 2008) che della Conferenza delle Regioni e delle province autonome (22 gennaio 2009), deve acquisire il parere del Consiglio di Stato per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale data decorreranno i termini, previsti, dall’articolo 253 comma 2 del Codice, in 180 giorni, per la sua entrata in vigore.

Come non provare nostalgia per il famoso Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, che con la sua estrema semplicità ha regolamentato il settore dei lavori pubblici per oltre un secolo? Leggi il resto dell'articolo..

Provvedimenti anticrisi


Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, con legge 22.12.2008 n. 201 è stato inserito un nuovo comma all'articolo 112 del Codice dei Contratti e precisamente il comma 7-bis; detto comma prevede che i lavori di importo complessivo tra 100.000 e 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, a patto che siano rispettati i famosi principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La procedura da adottare è quella negoziata senza pubblicazione di bando di gara di cui all’articolo 57 del Codice per la quale, però, l’invito deve essere rivolto ad almeno 5 concorrenti.

La difficoltà maggiore nell'applicazione del provvedimento, che in realtà non è impositivo, consisterà nella capacità di stabilire criteri oggettivi, da utilizzare per la scelta dei concorrenti.

Il provvedimento consentirà di velocizzare le procedure, ma è indubbio che, in riferimento al nuovo limite di importo (€ 500.000), la discrezionalità attribuita al responsabile del procedimento sarà fonte di ancor più rilevanti responsabilità.

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Questo blog nasce dal desiderio di interagire con soggetti interessati ad argomenti attinenti l'esecuzione dei lavori pubblici e si rivolge pertanto alle numerose figure professionali che intervengono nel complesso processo realizzativo di un'opera pubblica.
A queste figure vengono, oggi, richieste conoscenze e competenze che prescindono da quelle squisitamente tecniche e che si riferiscono al complesso di norme legislative e regolamentari che regolano il settore. Agli addetti ai lavori sono sicuramente note le implicazioni di carattere amministrativo e la complessità dei numerosi compiti cui deve adempiere, ad esempio, il responsabile del procedimento o il coordinatore per la sicurezza, sui quali incombono, specifiche e rilevanti responsabilità.
La consapevolezza di avere acquisito, in qualità di ingegnere, una significativa esperienza nei ruoli della pubblica amministrazione e di dovere continuare ad affrontare problematiche sempre più diverse e complesse mi spinge, quindi, ad aprire questo blog, attraverso il quale poter confrontare opinioni su argomenti di interesse comune.
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