venerdì 30 gennaio 2009

Provvedimenti anticrisi


Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, con legge 22.12.2008 n. 201 è stato inserito un nuovo comma all'articolo 112 del Codice dei Contratti e precisamente il comma 7-bis; detto comma prevede che i lavori di importo complessivo tra 100.000 e 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, a patto che siano rispettati i famosi principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La procedura da adottare è quella negoziata senza pubblicazione di bando di gara di cui all’articolo 57 del Codice per la quale, però, l’invito deve essere rivolto ad almeno 5 concorrenti.

La difficoltà maggiore nell'applicazione del provvedimento, che in realtà non è impositivo, consisterà nella capacità di stabilire criteri oggettivi, da utilizzare per la scelta dei concorrenti.

Il provvedimento consentirà di velocizzare le procedure, ma è indubbio che, in riferimento al nuovo limite di importo (€ 500.000), la discrezionalità attribuita al responsabile del procedimento sarà fonte di ancor più rilevanti responsabilità.

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1 commento:

  1. vorrei evidenziare come la fretta del legislatore nell'emanare la norma abbia dimenticato i settori speciali. allo stato la negoziata fino a 500.000 euro è applicabile solo ai settori ordinari, solitamente più rigidi dei primi.

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