domenica 19 gennaio 2014

Compensi per servizi di architettura e ingegneria - D.M. 143/2013


Sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 è stata pubblicato il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria
In base  al nuovo decreto  per la determinazione del compenso “CP" si applicano i seguenti parametri:


a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria:
- per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; - per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
-per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate, mentre per altre prestazioni si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

E’ importante sottolineare che il corrispettivo non deve, comunque,  determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e cioè prima del 21 dicembre 2013.
Leggi il resto dell'articolo..

domenica 12 gennaio 2014

Competenze professionali dei geometri - Tar Veneto n. 1312/2013

Con  sentenza del TAR Veneto n. 1312 del 20 novembre 2013 i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, promosso dal locale Ordine degli Ingegneri, per l'annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometr,i nella quale era stato stabilito che  “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
Sotto altro profilo i giudici  hanno  rilevato che “ nel caso di specie, la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive ”.
 In sostanza il  TAR del Veneto ha affermato che  l'abrogazione, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 del r. d. n.2229/1939 -  ove era previsto che ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo-  consente  al geometra di progettare costruzioni civili in cemento armato, sempre però applicando il citato  criterio tecnico-qualitativo.

Leggi il resto dell'articolo..