sabato 26 settembre 2009

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Consiglio di Stato, sentenza n. 2871/2009

In tema di documentazione di gara il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere in riferimento al ricorso presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del TAR, con la quale era ritenuta legittima la sua esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio, per avere presentato, in luogo dei prescritti documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
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venerdì 18 settembre 2009

RLS - circolare INAIL n. 43/2009

L’INAIL ha recentemente emanato una apposita circolare al fine di fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti in relazione alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.
La circolare 25 agosto 2009 n. 43Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008” prevede che la comunicazione non vada più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La nuova circolare prevede che:
- coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare ( 25 agosto 2009);
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare n. 43/2009.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

La circolare puntualizza che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.

L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line, accessibile dal sito dell’Istituto, per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni.

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venerdì 11 settembre 2009

Ascensori – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”.
Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.

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mercoledì 9 settembre 2009

Interessi per ritardato pagamento - tasso di mora per il 2009.

Con Decreto ministeriale 4 agosto 2009, ( Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009) il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha provveduto alla rideterminazione per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006).
La nuova percentuale degli interessi moratori, da applicare, nei casi previsti dall'articolo 30 dal Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) , per i pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, e` stata fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Si segnala che la percentuale fissata per l’anno 2008 era stata determinata con D.M.
19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2009) nella misura del 6,83%.
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venerdì 4 settembre 2009

Legge 3 agosto 2009 n. 102 - modifiche al Codice dei Contratti

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( n. 179 del 4 agosto 2009 – S.O. n. 140) della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”sono state introdotte nuove modifiche ed integrazioni al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2009.
In particolare l’articolo 4- quater della citata legge di conversione introduce sostanziali modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e alla contestuale riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento di alcune fasi delle stesse gare d’appalto.
Le modifiche riguardano:
art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - modifica comma 11 lett. b)
art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse – abrogazione comma 5
art .87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - sostituzione comma 1 e modifica comma 2
art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - sostituzione commi 1 e 3, inserimento comma 1-bis, modifica commi 2, 4 e 7
art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia – modifica comma 9
art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia - modifica comma 8
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

art.165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
- modifica comma 4; si applica ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

art.166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
- modifica comma 3; si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

- modifica comma 4; si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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martedì 1 settembre 2009

Norme Tecniche per le Costruzioni - Circolare 5 agosto 2009

Come è noto l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e' obbligatoria dal 1° luglio 2009, ma non risultano ancora sufficientemente chiariti tutti gli aspetti relativi al regime intertemporale degli interventi, per i quali è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore. Al fine di fornire un orientamento univoco agli operatori del settore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, emanato la circolare 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13-8-2009 ) nella quale, oltre a puntualizzare tali aspetti con le opportune differenziazioni tra lavori pubblici e lavori privati, fornisce, anche, chiarimenti circa l'utilizzabilità' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del 30 giugno 2009.
In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".


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