venerdì 4 settembre 2009

Legge 3 agosto 2009 n. 102 - modifiche al Codice dei Contratti

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( n. 179 del 4 agosto 2009 – S.O. n. 140) della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”sono state introdotte nuove modifiche ed integrazioni al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2009.
In particolare l’articolo 4- quater della citata legge di conversione introduce sostanziali modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e alla contestuale riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento di alcune fasi delle stesse gare d’appalto.
Le modifiche riguardano:
art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte - modifica comma 11 lett. b)
art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse – abrogazione comma 5
art .87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - sostituzione comma 1 e modifica comma 2
art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse - sostituzione commi 1 e 3, inserimento comma 1-bis, modifica commi 2, 4 e 7
art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia – modifica comma 9
art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia - modifica comma 8
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

art.165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
- modifica comma 4; si applica ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

art.166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
- modifica comma 3; si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

- modifica comma 4; si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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