domenica 9 febbraio 2014

Controllo possesso dei requisiti- determinazione AVCP n. 1/2014

Con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito  alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nuove indicazioni operative relative  al controllo sul possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara, che le stazioni appaltanti devono effettuare prima dell’apertura delle buste. La determinazione titolata “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 chiarisce che "il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi”.
Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel Regolamento n. 207/2010 e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle S.O.A  "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a € 150.000. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziari.
Per quanto riguarda invece i requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, questi sono individuati nell'art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

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sabato 1 febbraio 2014

Nuove soglie comunitarie 2014

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 335 del 14/12/2013 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13/12/2013, che modifica le soglie di importo nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.
 Il Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2014 individua così  i nuovi importi dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
€ 134.000  per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
-        -  € 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
  - aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
  - aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle autorità governative centrali;
  - aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi;
-      -  € 5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

Si ricorda che le precedenti soglie erano rispettivamente di € 130.000, 200.000 e 5.000.000
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