Come è noto l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e' obbligatoria dal 1° luglio 2009, ma non risultano ancora sufficientemente chiariti tutti gli aspetti relativi al regime intertemporale degli interventi, per i quali è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore. Al fine di fornire un orientamento univoco agli operatori del settore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, emanato la circolare 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13-8-2009 ) nella quale, oltre a puntualizzare tali aspetti con le opportune differenziazioni tra lavori pubblici e lavori privati, fornisce, anche, chiarimenti circa l'utilizzabilità' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del 30 giugno 2009.
In sintesi la circolare ministeriale, nel richiamare l’articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 fornisce le seguenti indicazioni:
lavori pubblici: è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/ 2006;
lavori privati : è obbligatoria l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui D.M. 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Tale orientamento restrittivo scaturisce dalla considerazione che “il comparto costruttivo privatistico ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione”. Per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009, nel caso di varianti progettuali dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), “allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria”
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione la circolare ministeriale si limita a richiamare i contenuti del Capitolo 11 delle nuove norme ( Materiali e prodotti per uso strutturale), nonché il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione".
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martedì 1 settembre 2009
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