Con
sentenza del TAR Veneto n. 1312 del 20 novembre 2013 i giudici
amministrativi hanno respinto il ricorso, promosso dal locale Ordine degli
Ingegneri, per l'annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in
tema di competenze professionali dei Geometr,i nella quale era stato stabilito che
“tra
le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al
Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori
di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio
tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare
che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia
pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche,
particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con
esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
Sotto altro
profilo i giudici hanno rilevato che “ nel caso
di specie, la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale
criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza
professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non
rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in
conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto
che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare
da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del
fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non
deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai
professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed
alle modalità costruttive ”.
In
sostanza il TAR del Veneto ha affermato
che l'abrogazione, per effetto del
d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 del r. d. n.2229/1939 - ove era previsto che ogni opera di
conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque
interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un
progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto
all'albo- consente al geometra di progettare costruzioni civili
in cemento armato, sempre però applicando il citato criterio tecnico-qualitativo.
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