venerdì 27 marzo 2009

Unicità del ruolo di direttore dei lavori

L’articolo 123 del regolamento n. 554/1999 stabilisce che, prima della gara, le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti. Tale impostazione viene riproposta all’articolo 147 del nuovo regolamento del Codice, attualmente in fase di approvazione ( vedi post del 30 gennaio 2009).
Nonostante ciò, in palese contraddizione con le vigenti norme, non di rado si verifica che per uno stesso intervento vengano nominati due o più direttori dei lavori, ciascuno con riferimento a diverse tipologie di lavori (opere edili, impianti o altro).
A tale riguardo l’Autorità di vigilanza, già nella deliberazione n. 55 del 25 maggio 2005, ha espresso parere che contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.

2 commenti:

  1. Credo che il tutto possa essere risolto con la nomina dei direttori operativi dell'Ufficio di Direzione Lavori. Queste figure professionali possono essere quelle delegate al controllo e direzione esecutiva per esempio degli impianti.

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  2. condivido il tuo commento; il problema è che ancora molti megadirigenti non la pensino come noi!
    Saluti

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