Torno sull'argomento del collaudo per commentare, ancora una volta, la recente determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 2 del 25 febbraio 2009.
E' ormai chiaro che la particolare condizione di dipendente pubblico preclude la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di incarichi di collaudo da parte delle stazioni appaltanti per i seguenti motivi:
- i soggetti affidatari dei servizi attinenti l‘architettura e l’ingegneria e quindi anche dei collaudi possono essere solo quelli indicati all’articolo 90 comma 1 lett d. ) e) f) f-bis), g e h, cioè soggetti liberi o associati che svolgono attività libero professionale;
- vige il regime di incompatibilità allo svolgimento della libera professione sancito dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.
In teoria esisterebbe la remota possibilità di partecipare per un incarico professionale solo se si rientra in una delle categorie previste dall'articolo 53 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e cioè :
- dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%;
- docenti universitari a tempo definito;
- altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da speciali
disposizioni, lo svolgimento di attività libero professionali ( es. docenti
scuola )
a patto, comunque, che l'incarico provenga da amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, come previsto dall'art. 90 comma 4 del Codice dei contratti.
Tutti gli altri pubblici dipendenti (ingegneri, architetti etc.) possono consolarsi (!) con l'incentivo dello 0,5%, come indicato in un precedente post del 5 marzo '09.
venerdì 13 marzo 2009
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