Il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il suo parere in merito valore da attribuire al DURC, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, richiamando preliminarmente un principio ormai consolidato, in base al quale in tema di regolarità contributiva la stazione appaltante non può far altro che prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (CdS sez.IV, 26.2.2009, n.1141, CdS sez. V, 25.8.2008, n. 4035). Ciò discende, oltre che dal valore certificativo dell’atto, dalla stessa ratio della normativa (art. 2 d.l. 25.9.2002, convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266 e 86 , c. 10 d.lgs. 10.9.2003, n. 276) che ha demandato agli istituti di previdenza la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara, senza che all’amministrazione aggiudicatrice residui alcun margine di apprezzamento.
Sulla base delle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella recente sentenza n. 7255 del 19 novembre 2009, ha affermato che, per stabilire la sussistenza del requisito partecipativo in capo all’interessato, occorre avere riguardo al momento della richiesta di partecipazione alle procedure di affidamento e che risulta irrilevante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo mediante il pagamento dei contributi evasi e delle relative sanzioni in un momento successivo, sebbene precedente all’aggiudicazione provvisoria.
(riproduzione riservata)
sabato 12 dicembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento