Con legge di conversione
9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è stata ripristinata l’anticipazione dell’importo contrattuale
per gli appalti relativi a lavori pubblici. L’ articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79,
convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, aveva previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di
concedere anticipazioni del prezzo di
contratti di appalti di lavori pubblici.
Con l’articolo 26-ter della nuova legge n.98/2013 viene,quindi, reintrodotto temporaneamente l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di
contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a
seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in
vigore della Legge n.98/20 3) ma solo fino al 31/12/2014.In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Nel particolare caso di
contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione
va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel
corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratti sottoscritti nel corso
dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese
dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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