mercoledì 13 maggio 2009

D.M. 30 aprile 2009 – compensazione dei prezzi dei materiali

In attuazione del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 convertito, con modifiche, dalla legge n. 201/2008 è stato emanato il Decreto Ministero delle Infrastrutture 30 aprile 2009 ” Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.” (GU n. 106 del 9-5-2009). L’articolo 1 del citato D.L. 162/2008 prevedeva, infatti, che per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile n. 163/2006), il Ministero delle infrastrutture avrebbe provveduto a rilevare, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. A tal fine il decreto si compone di tre allegati nei quali, con riferimento ai materiali da costruzione più significativi, sono riportati:
allegati n. 1 e 2
- i prezzi medi, per l'anno 2007
- le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo e secondo semestre dell'anno 2008,
- le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2008,rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008
allegato n. 3
- i prezzi medi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonche' le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008.

Alle compensazioni dei suddetti materiali da costruzione si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' di cui all'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 162/2008, che rimandano, sostanzialmente, all’articolo 133 comma 7 del Codice.

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