L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con parere n. 36 del 11 marzo 2009, si è espressa, in merito al divieto di indicare nelle documentazioni di gara specifiche tecniche che possano individuare univocamente un prodotto o un produttore.
Il Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006) al comma 13 dell’articolo 68 prevede, infatti, che a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. L’Autorità, ha pertanto ritenuto, in considerazione - anche - del secondo periodo del citato comma 13, che… le caratteristiche tecniche operative della documentazione di gara che contengano l’indicazione di marchi specifici e non riportino la espressione “o equivalente”, sono da ritenersi in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 e che la ratio legis sottesa alla disposizione in commento … consiste nell’evitare che la previsione di brevetti, ovvero la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata, determinino un ostacolo alla libera circolazione delle merci, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza.
In sostanza in questo recente parere l’Autorità ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nei pareri n. 51 del 10 ottobre 2007, n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008.
mercoledì 20 maggio 2009
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