Come già scritto in un precedente articolo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 40 del 24 febbraio 2009, ha reso parere sulla questione relativa all'interpretazione ed all'applicazione della disciplina relativa alla corresponsione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell’art.92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti, nel senso di ritenere che i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, debbano essere assoggettati alla previgente disciplina. Tale orientamento è stato successivamente confermato nella successiva delibera n. 50 in data 5 marzo 2009.
Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG depositata in data 8 maggio 2008 la Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie ha espresso il proprio parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti l’incentivo, a seguito delle novità normative introdotte.
Dopo avere puntualizzato che l’incentivo per la progettazione ha la finalità di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo d’amministrazione ed in secondo luogo che l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all’effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma, la Corte dei Conti ha affrontato l’argomento con riferimento alle attività iniziate prima del 1 gennaio 2009 e che proseguono oltre tale data, affermando che in tali situazioni “ la stazione appaltante, per i compensi da pagare dal 1° gennaio 2009, per la parte residua dello stanziamento utilizzabile, ossia quello al netto delle somme pagate per le attività compiute fino al 31 dicembre 2008, dovrà rimodulare la somma da ripartire e la conseguente misura del beneficio, secondo le nuove disposizioni.” e ha quindi interpretato la disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, (convertito dalla legge n.133/2008), nel senso che il quantum del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92 – comma 5 – del Codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis – aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
martedì 12 maggio 2009
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