L’articolo 84 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede espressamente che il datore di lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Le specifiche norme di buona tecnica sono state recentemente modificate e quelle attualmente in vigore, in alcuni casi, prevedono l’adozione di sistemi di protezione non richiesti dalle precedenti norme tecniche. Inoltre, a norma del comma 3 dell’articolo 29, la valutazione dei rischi e la redazione del correlato documento, devono essere rielaborati in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
La norma di riferimento è, infatti, costituita dalla CEI EN 62305 (CEI 81-10, in vigore dal giugno 2006); in particolare nella parte seconda "Protezione contro i fulmini. Principi generali”; viene indicata la procedura per la determinazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura o in un servizio. Dal settembre 2008, è stata introdotta la variante CEI 81-10;V1, che modificando la norma base, impone che la valutazione del rischio venga eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI EN 62305, così come recentemente modificata, individuando, quindi, le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio, a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa.
L’applicazione di una norma più restrittiva, permetterà di conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto al passato.
martedì 19 maggio 2009
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