Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, si è recentemente pronunciato sul problema dell’accesso, da parte di un cittadino, agli atti relativi ad un lavoro in corso di esecuzione da parte del Comune dell’Aquila.
Il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo sede dell'Aquila, sez. I, con sentenza n. 937 del 22 luglio 2008 aveva accolto il ricorso, promosso dal sig..., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria aquilana, limitatamente ad un determinato tratto, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle opere.
La richiesta del ricorrente era giustificata dall’infortunio dallo stesso subìto, in occasione del sinistro occorsogli mentre percorreva in bicicletta un tratto stradale caratterizzato dalla presenza in loco di rotaie della sede tranviaria aquilana, in corso di ultimazione. In particolare il ricorrente aveva chiesto di poter visionare, con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (affidamento, ultimazione; certificato di collaudo, ecc.), il “carteggio” inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria - nella parte relativa al viale, in corrispondenza del luogo dell'incidente - al fine di estrarre copia di quando necessario all’instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune dell'Aquila.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, chiamato a pronunciarsi, a seguito di appello avverso la citata sentenza proposto dal Comune, per la riforma della sentenza del TAR, tenuto conto:
- del peculiare rilievo che l’ordinamento assegna, ai fini dell’accesso, alle esigenze di difesa, stante l’inviolabilità del relativo diritto (v. l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, secondo cui: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”;
- del fatto che la richiesta … reca, di contro, un’idonea confinazione del tema d’indagine, tale da permettere una rapida selezione del materiale dovuto;
– dei limiti legali all’accesso, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13 “ Accesso agli atti e divieti di divulgazione “ del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ha ritenuto che la sentenza impugnata merita integrale conferma e pertanto ha respinto l’appello condannando il Comune dell'Aquila alla rifusione, in favore del sig..., delle spese processuali del secondo grado del giudizio, ordinando, nel contempo, l’esecuzione della decisione da parte dell’Autorità amministrativa.
martedì 5 maggio 2009
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