giovedì 28 maggio 2009

Documentazione di gara. Autorità - parere n. 53/2009

L’Autorità per la vigilanza si è recentemente espressa in merito alla legittimità di un provvedimento di esclusione disposto nei confronti di un concorrente che, nella presentazione della documentazione di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di una strada comunale, non aveva rispettato le prescrizioni formali previste dal disciplinare di gara; in particolare la Stazione appaltante aveva escluso il concorrente per aver prodotto un certificato della Camera di Commercio non in originale così come richiesto del disciplinare di gara, ma in copia con autentica notarile. In particolare, tra i documenti era espressamente richiesto a pena di esclusione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato nel periodo di pubblicazione del presente invito riportante le annotazioni relative alla situazione “Fallimentare” e “Antimafia”. Si precisa che non è ammessa in alcun caso l’autocertificazione di detto documento in quanto lo stesso è strettamente necessario ed indispensabile acquisirlo in forma originale onde procedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori sotto riserva in tempi strettissimi per rispettare i termini ripartiti dalla Regione Campania.
Dopo avere richiamato la più recente giurisprudenza sull’argomento l’Autorità, nel suo parere n. 53 del 23 aprile 2009, ha affermato che qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata al momento del bando. In riferimento, poi alla motivazione addotta dal concorrente a giustificazione del proprio operato e cioè di avere prodotto il certificato CC.I.A.A. in originale per partecipare ad un’altra procedura di gara indetta dal medesimo Comune - le cui operazioni si sarebbero svolte il giorno antecedente a quello fissato per l’espletamento delle operazioni relative alla procedura in questione- ha affermato che non è ammissibile che un documento prodotto ai fini della partecipazione ad una gara possa essere utilizzato, richiamandolo, anche per la partecipazione ad altre procedure.

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