L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente affrontato alcune problematiche relative alla dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, in considerazione della necessità, da parte delle SOA di disporre di certificati dai quali desumere gli elementi suscettibili di una utile valutazione al fine del rilascio dell' attestato di qualificazione.
Come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti di ordine speciale che i soggetti esecutori di lavori pubblici devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che deve essere documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 7.
Sull’argomento l’Autorità, con la determinazione n. 6/2002 aveva chiarito che "l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)".
Con successiva determinazione n. 29/2002 è stato affrontato il caso particolare relativo al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali era intervenuta la rescissione contrattuale, limitatamente agli importi liquidati e fatturati. Sul punto, l’Autorità aveva testualmente indicato che il problema "va inquadrato nell'ambito più generale della validità, ai fini della qualificazione dell'impresa, di una certificazione dei lavori che riporti l'indicazione di vertenze giudicate in sede arbitrale o giudiziaria" ed inoltre, considerato che il comma 6 dell’articolo 22 prevede espressamente che i lavori da valutare ai fini della qualificazione dell’impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito "... non vi è dubbio che nell'ipotesi di risoluzioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere) i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e, pertanto, è da escludersi che l'impresa possa utilizzarli ai fini della propria qualificazione …"
Recentemente l’Autorità, con determinazione del 8 ottobre 2008 n. 6, ha ulteriormente chiarito che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito"costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/ 2000, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali e richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.
Si fa presente che la materia relativa alla qualificazione delle imprese, è stata riproposta al Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori” dello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, ove è prevista, tra l’altro, l’abrogazione del d.P.R. n. 34/2000.
giovedì 7 maggio 2009
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