Con circolare n. 17 in data 12 maggio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni operative relative all’obbligo, previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81/2008, di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Tale obbligo, unitamente ad altri adempimenti previsti nello stesso decreto, entrarà in vigore domani 16 maggio 2009.
In tale circolare il Ministero ha preliminarmente ribadito che ... la disposizione in argomento deve essere inquadrata avuto riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale in avanzata fase di elaborazione e pertanto deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza superiore al giorno… sia un obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento da utilizzare per le comunicazioni medesime.
In considerazione, inoltre, del fatto che l’inosservanza di tale adempimento comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’ articolo 55 comma 4 lettera l) del d. lgs. 81/2001 (da 1000 a 3000 euro) la circolare precisa che … il termine per l’adempimento dell’obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del citato decreto interministeriale e che …l’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui all’articolo 53 comma 6 del” testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi la circolare fa presente che la norma di riferimento è ancora costituita dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ( Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale prevede, in particolare che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento o,nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.
venerdì 15 maggio 2009
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