Il TAR Puglia – Seconda Sezione di Lecce si è recentemente pronunciato sull’annullamento di una delibera con la quale erano stati affidati, a trattativa privata, alcuni lotti successivi all’esecuzione di un primo lotto per la realizzazione di una fognatura. In pratica anche in presenza delle condizioni che avrebbero consentito l’affidamento dei lotti successivi all’appaltatore aggiudicatario dei lavori del primo lotto, la Stazione appaltante aveva optato per l’affidamento mediante licitazione privata.
In particolare il Tar ha evidenziato che ... costituendo la trattativa privata ipotesi del tutto eccezionale, l'amministrazione appaltante è libera di indire una gara pubblica, pur quando si verifichino in astratto presupposti per aggiudicare i lavori mediante trattativa privata, senza neanche indicare le ragioni di tale scelta, rientrando ciò nelle scelte ordinarie dell'amministrazione che l'ordinamento considera di per sè preferibili (Consiglio Stato , sez. IV, 10 giugno 2004 , n. 3721) , piuttosto, al contrario, è la scelta della P.A. di procedere a trattativa privata che và adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti specifici legali che di volta in volta la giustificano; mentre, qualora l'amministrazione si orienti per la gara pubblica, non occorreaddurre alcuna giustificazione, rientrando ciò nelle opzioni normali che l'ordinamento considera di per sé preferibili, anche quando si verifichino in astratto , i presupposti per aggiudicare l'affare mediante procedura negoziata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2002, n. 224; sez. V, 18 settembre 1998, n. 1312; sez. VI, 16 novembre 1993, n. 854).
Difatti, mentre la gara pubblica rispetta i principi di trasparenza, efficienza e buon andamento cui le PP.AA. devono uniformare il proprio agere, la trattativa privata risulta ipotesi del tutto eccezionale alla quale è possibile, e non già doveroso, ricorrere ove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge( art. 41 R.D. 23.5.1924 n. 827 ed art. 24 L. 11.2.1994 n. 109, art.46 L.R. 27/85)
Peraltro, deve ritenersi che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare determinati lavori a trattativa privata sia pure ove sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art.46 L.R. Puglia 16.5.1985 n. 27, atteso che tale norma attribuisce la facoltà, e non già l’obbligo di procedere a trattativa privata nei casi ivi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della normativa citata la quale nell’usare il termine “ si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata quando…” attribuisce alla P.A. un’ampia discrezionalità nella scelta di tale opzione , purchè ricorrano tutti i presupposti ivi indicati.
Sulla base delle precedenti considerazioni, con sentenza 31 gennaio 2009 n. 173 il Tar ha quindi respinto il ricorso presentato dalla impresa aggiudicataria del 1 lotto ribadendo la regola generale da rispettare è in sostanza quella della gara ad evidenza pubblica, in grado di il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento.
sabato 9 maggio 2009
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