Il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) continua ad essere oggetto di modifiche; sono state recentemente, introdotte alcune importanti modifiche nell’ambito delle disposizioni dettate con la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (G.U. 19 giugno 2009, n. 140; s.o. n. 95).
L’articolo 17 della predetta legge, infatti, prevede che al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, sono abrogate, a decorrere dal 1º luglio 2009, le seguenti disposizioni del Codice dei Contratti :
- articolo 36, comma 5, terzo periodo: Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 (lavori), e all’articolo 124, comma 8 ( servizi e forniture) , è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incanti);
- articolo 37, comma 7, terzo periodo: Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale :
Con la nuova disposizione viene resa possibile, quindi, la contemporanea partecipazione, alla medesina procedura di affidamento, per i soggetti precedentemente esclusi.
venerdì 10 luglio 2009
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