giovedì 23 luglio 2009

DURC - lavoratori "distaccati"

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato recentemente chiamato ad esprimersi in riferimento all’obbligo del DURC nel caso di utilizzo nel cantiere di lavoratori “distaccati”.
L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
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