Le problematiche relative all’affidamento degli incarichi professionali continuano ad essere, spesso, oggetto, da parte delle Stazioni appaltanti, di interpretazioni personalistiche sulle quali l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è chiamata ad esprimersi.
Un Comune della provincia di Latina aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale, per un importo di € 206.000, come “consulenza scientifica”, ritenendo tali incarichi rientranti nei contratti d’opera intellettuale e non nei contratti di appalto di servizi come disciplinati dal Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
A seguito di apposita segnalazione dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) L’Autorità nella adunanza del 7 maggio 2009 ha trattato la questione esaminando preliminarmente la delibera di incarico al professionista alla luce delle disposizioni che disciplinano le competenze degli Enti locali deducendo che anche per gli incarichi di progettazione (o di consulenza) conferiti dagli Enti Locali a professionisti esterni è applicabile la stessa disciplina contemplata per le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali, le regioni e le Aziende sanitarie.
L’Autorità ha ribadito quanto qià espresso in altre occasioni, e cioè:
- che la per scelta del professionista deve essere adottata una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia ed imparzialità, escludendo la possibilità di affidamenti disposti su base fiduciaria;
- che l’affidamento diretto si pone in contrasto con la normativa sui contratti pubblici, configurandosi una lesione del principio di concorrenza che permea di se l’intera normativa nazionale e comunitaria”
- che la ratio delle recenti innovazioni legislative “consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale”
Sulla base delle precedenti considerazioni l’Autorità con deliberazione n. 45 del 7 maggio 2009, ha rilevato che l’affidamento dell’incarico di consulenza per la redazione del PRG, disposto dal Comune senza alcuna procedura comparativa è in contrasto con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.. 163/2006 e s.m. rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di servizi di cui all’allegato II A ed ha pertanto invitato L’Amministrazione comunale ad intervenire in autotutela, comunicando alla stessa Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, i provvedimenti adottati.
Si evidenza, in ultimo, la disposizione conclusiva con la quale l’Autorità ha stabilito di trasmettere la deliberazione in argomento alla Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative di competenza
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martedì 7 luglio 2009
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