Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo ad avere subìto importanti modifiche con la pubblicazione di 3 decreti correttivi ( d.lgs. 26 gennaio 2007 n.6, d. lgs. n. 31 luglio 2007 n. 113, e d.lgs 11 settembre 2008 n.152), nonché con le leggi n.201/2008, n. 2/2009 n. 14/2009, è stato oggetto di ulteriore modifica con riferimento all’articolo 38 ed in particolare alla previsione di una nuova causa di esclusione per i soggetti che devono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
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venerdì 31 luglio 2009
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