Con determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha approvato le “Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.”
L’Autorità ha ribadito che:
- con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, (articoli 142 e seguenti del Codice), nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice), è stato stabilito, in considerazione della particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché della peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo speciale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici integrando, a differenza del criterio con il prezzo più basso, il dato economico con quello tecnico e qualitativo ed è, particolarmente, adatto a selezionare il contraente privato quando le prestazioni comprendono, come nel caso della concessione, non soltanto la realizzazione dell’opera ma, anche la progettazione e la gestione funzionale ed economica della stessa.
Dopo avere richiamato la determinazione n. 5/2008 - nella quale erano state già delineate le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - l'Autorità, con la pubblicazione delle Linee guida, ha inteso fornire utili indicazioni sugli aspetti giuridici ed operativi più problematici di questo criterio di aggiudicazione, allegando, per una migliore comprensione delle problematiche insite nello stesso criterio, un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.
Con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta si rimanda a quanto deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 9 marzo 2009 (vedi post del 24 maggio 2009)
venerdì 3 luglio 2009
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Se d'altro canto, si migliora il criterio del massimo ribasso che ha raggiuto livelli assurdi, in quest'altro criterio subentra il "fattore umano" della commissione di gara che può incidere sulla valutazione finale dell'aggiudicazione. A quando un provvedimento intelligente?
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