Il TAR del Lazio , Roma, Sezione II ha recentemente espresso il suo parere in merito ai poteri discrezionali della Commissione di gara nel caso di aggiudicazione di un appalto mediante procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa).
In particolare una impresa aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione ad altra impresa, in quanto la valutazione tecnica della sua offerta non aveva raggiunto il punteggio minimo prefissato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il TAR dopo aver richiamato, tra l’altro, una sentenza del Consiglio di Stato (22 novembre 2006, n. 6835) nella quale era stato affermato che … il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento… ha ritenuto legittima la “soglia di sbarramento” imposta, affermando che nel caso considerato … la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate.
martedì 4 agosto 2009
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