Il Tar del Lazio si è recentemente espresso sul ricorso presentato da una società avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposto da una stazione appaltante a seguito di verifica della regolarità documentale, dalla quale era emerso che nei confronti del presidente della società erano state pronunciate alcune sentenze di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - estinte ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. - non dichiarate in sede di prequalifica.
L’Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva ritenuto infatti, che tenuto conto della natura dei reati, ancorchè estinti, ricorressero i presupposti per disporre la revoca dell’aggiudicazione disponendo l’aggiudicazione alla società seconda in graduatoria.
Il Tar del Lazio, nel richiamare l’articolo 38 comma 1 lettera c) ha puntualizzato, preliminarmente, che l'obbligo di esclusione dalle gare per i soggetti condannati con sentenze passate in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, farebbe comunque salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Ha inoltre ribadito conformemente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 5461 del 31 ottobre 2008, che “la scelta legislativa è nel senso di ritenere irrilevanti” le condanne ormai estinte, con conseguente non necessità della loro indicazione in sede di dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.
Conseguentemente, nel caso in esame, essendo ormai le condanne di cui trattasi estinte ex art. 445 comma 2 c.p.p. “la stazione appaltante – in assenza di una qualunque altra clausola del bando diretta a prevedere la dichiarazione anche per detti reati – non disponeva di alcun margine di discrezionalità sulla ricorrenza dei requisiti di moralità in capo al legale rappresentante della società pertanto, l’omessa dichiarazione su dette condanne non assume alcun rilievo e non può costituire motivo per disporre la revoca dell’aggiudicazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni il TAR Lazio, Sez. II quater con sentenza del 22/7/2009 n. 7483 ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e tenuto conto che la stazione appaltante non aveva stipulato il contratto con la seconda aggiudicataria, ha disposto la reintegrazione nella aggiudicazione della società ricorrente.
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sabato 17 ottobre 2009
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