sabato 24 ottobre 2009

Decreto 10/09/2009 – Finanziamenti sisma Abruzzo

E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2009, n. 242 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 2009 recante “Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi
Il decreto, che richiama i seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile, n. 3754 del 7 aprile, n. 3779 del 6 giugno, n. 3782 e n. 3784 del 17 giugno e n.3790 del 9 luglio 2009
- decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile e n. 11 del 17 luglio 2009,
- convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I.
- provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio e 3 agosto 2009
prevede:

Art. 1.
1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operativita'bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, a valere sulla provvista acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 7,lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anchemediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cuiall'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia e' concessa alle banche di cui al comma 1 su finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
4. La garanzia di cui al presente decreto assiste tutti i finanziamenti di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio 2013.
5. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2.
1. L'istanza di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 e' trasmessa dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – Direzione VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella convenzione di cui alle premesse e nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve essere corredata da una copia del contratto di finanziamento, dal provvedimento di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento della banca non soddisfatta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

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