L’Autorità per la vigilanza è stata recentemente interessata in riferimento agli esiti di una procedura di gara, peraltro di valore indeterminato, indetta da un Comune , “senza prevedere nella documentazione di gara l’obbligo del pagamento del contributo all’Autorità in capo ai concorrenti e senza procedere all’accreditamento della procedura stessa presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) ai fini del rilascio del Codice Identificativo della Gara (CIG”
L’esito della gara, era stato, infatti, condizionato dalla circostanza, che una delle due società partecipanti non aveva provveduto al versamento del contributo previsto, e pertanto, a seguito di contestazione da parte del’altra società partecipante, ne era stata disposta l’esclusione.
Le omissioni poste in essere in sede di indizione della procedura di gara hanno indotto il Comune a formulare istanza di parere al fine di conoscere l’orientamento dell’Autorità in ordine ai fatti rappresentati.
L’Autorità nel ritenere che :
- con riferimento alla obbligatorietà del versamento del contributo per la partecipazione alle procedure di gara, si è più volte pronunciata sull’argomento, sostenendo che il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. E’ stato, inoltre, precisato che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro;
- gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta;
- che qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 , stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla Stazione Appaltante e all’operatore economico
ha ribadito il principio secondo il quale, quando una Stazione Appaltante, nel corso delle operazioni di gara, accerta che un concorrente non ha provveduto al versamento del contributo all’Autorità - deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato,
Con parere di precontenzioso n. 92 del 10 settembre 2009, Il Consiglio dell’Autorità ha, pertanto, ritenuto che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune nei confronti della società esclusa per l’omesso versamento del contributo, è conforme alla normativa di settore.
mercoledì 28 ottobre 2009
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