lunedì 19 ottobre 2009

Prezzari opere pubbliche – TAR Campania, sentenza n. 5130/2009

Il T.A.R. Campania si è espressa nel merito della validità dei prezzari in occasione del ricorso presentato dalla Associazione Costruttori Edili Napoli (A.C.E.N.), per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008, con la quale era stato adottato, quale aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 133 del D. Lgs. 163/2006, un nuovo prezzario delle opere pubbliche nel quale era stato stabilito come base di computo i valori espressi nel tariffario regionale vigente, con una decurtazione, per singola voce, del 20%.
Dopo avere premesso che il sistema di aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche è disciplinato dall’articolo 133, comma 8, del Codice,” il quale demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata” ha ribadito che “nel settore dei pubblici appalti i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme” e che “ l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica”.
In diverse occasioni, peraltro, sono stati ritenuti illegittimi da parte dei T.A.R. (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247) bandi di gara che ponevano, a base di gara, prezzari non aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006; in particolare la giurisprudenza ha puntualizzato “la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009. “
Sulla base delle considerazioni sopra riportate il Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima di Napoli) con sentenza n. 5130/2009, depositata il 1 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dall’A.C.E.N. annullando la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 1609 del 12.11.2008.

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