Per effetto della conversione in legge (3 agosto 2009 n. 102) del cd. “decreto anticrisi” di cui al D.L. 1 luglio 2009 n. 78, a far data dal 1 ottobre 2009 sarà pienamente operativa l'iscrizione all'INAIL mediante la “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” prevista dall’articolo 9 del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007)
L’INAIL, con circolare 28 settembre 2009 n. 52, ha delineato l’ambito di applicazione della Comunicazione unica richiamando il disposto del citato articolo 9 in base al quale “la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA”.
La Comunicazione unica, rappresenta quindi una notevole semplificazione per le imprese, che, con unica comunicazione telematica al Registro delle imprese possono:
- assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali;
- iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”.
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale
- di credenziali per “Telemaco”, (sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese);
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa (vedi post del 17 febbraio 2009).
La circolare precisa che dal 1 ottobre 2009 è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.
E’ inoltre previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
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giovedì 8 ottobre 2009
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