Il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n.152/2008) al Codice dei contratti ha introdotto, all'articolo 253, il comma 15-bis, ove è espressamente previsto che fino al 31 dicembre 2010 in relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 dello stesso Codice, per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, a fronte delle previsioni dell’articolo 66 del vigente regolamento n. 554/1999, ove vengono individuati alcuni requisiti riferibili agli ultimi tre o cinque anni.
Per quanto sopra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno emanare la circolare 12 novembre 2009, n. 4649 recante “Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nella quale si ribadisce che la citata norma , è stata introdotta al fine di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare.
Piu' specificatamente, nel definire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la circolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo 66, del d.P.R. n. 554/1999 precisa, che:
- con riferimento alla lettera a), che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta – i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori cinque anni del decennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa regolamentare;
- con riferimento alla lettera d) - che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori tre anni del quinquennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa regolamentare.
Relativamente alle lettere b) e c), concernenti la capacita' tecnica per servizi analoghi e per servizi «di punta», la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attivita' espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non puo' essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).
giovedì 26 novembre 2009
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