La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alle problematiche connesse agli infortuni sul lavoro in presenza di subappaltatori, respingendo il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio, che operava su un ponteggio non a norma.
Con sentenza del 05.11.2009, n. 42477 la Corte di Cassazione Sez. Quarta Penale ha ribadito il principio, già stabilito in occasione di una precedente pronuncia (Cass. IV. 21471/06), secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
La Corte di Cassazione ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori e quindi anche il subappaltatore; questi, infatti, ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti ed inoltre egli non può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi; il subappaltatore, infatti, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente.
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domenica 22 novembre 2009
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